Concorso nella rapina per agevolazione e obbligo di motivazione sulla recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 36285 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo agevolatore dell’extraneus si accerta attraverso una valutazione unitaria e globale degli indizi, non atomistica, idonea a superare l’intrinseca ambiguità del singolo elemento informativo e a fondare l’attribuzione del reato al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. È inammissibile, perché generico e non confrontantesi con la motivazione impugnata, il motivo che contesti la ritenuta partecipazione senza censurare l’analisi dei dati obiettivi valorizzati dal giudice di merito. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la natura plurioffensiva del delitto di rapina e l’entità non irrisoria della somma sottratta giustificano il diniego della diminuente. È affetta da vizio di motivazione, per totale omissione di pronuncia, la sentenza d’appello che non esamini la richiesta di disapplicazione della recidiva, prospettata in termini specifici e puntuali: la Cassazione, non potendo operare valutazioni di merito, deve annullare con rinvio.

Il Fatto

Due imputati erano stati giudicati, in giudizio abbreviato, responsabili in concorso dei delitti di rapina aggravata e di detenzione e porto di arma comune da sparo. Il primo era stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione, con esclusione della recidiva e attenuanti generiche prevalenti; il secondo a cinque anni, con attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva.

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di primo grado. Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione: il primo deducendo carenze motivazionali in punto di responsabilità e di mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità; il secondo lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso del primo imputato la Corte rileva la genericità delle censure. Il giudice di appello non aveva omesso di esaminare i rilievi difensivi, ma aveva raccordato tra loro elementi obiettivi e certi, non contestati nel ricorso, delineando un quadro univoco sul contributo causale prestato nella forma della agevolazione.

Il collegio valorizza le immagini della videosorveglianza, che mostrano l’imputato recarsi con il complice nei pressi dell’esercizio commerciale, sostarvi durante l’azione illecita e allontanarsi subito dopo; elementi raccordati con le dichiarazioni del ricorrente, che aveva ammesso di aver fornito al complice una felpa e un borsone e di essere stato informato dell’intenzione di commettere la rapina con una pistola.

La Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui, nel processo indiziario, non è consentito procedere a una valutazione atomistica né a una mera sommatoria degli elementi, ma occorre verificarne la certezza e la valenza dimostrativa e poi procedere a un esame globale, che consenta di attribuire il reato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ragionamento del giudice di merito risulta conforme allo standard di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Infondata è anche la doglianza sull’art. 62 n. 4 cod. pen.: la Corte territoriale ha evidenziato l’entità non irrisoria della somma sottratta e gli effetti dannosi sulla libertà e sull’integrità fisico-morale della persona offesa, minacciata con un’arma da fuoco.

Fondato è invece il ricorso del secondo imputato. Il difensore aveva chiesto in appello la disapplicazione della recidiva reiterata con argomentazioni specifiche; la Corte distrettuale ha totalmente omesso di pronunciarsi, integrando il dedotto vizio di motivazione. Non potendo la Cassazione compiere valutazioni di merito, si impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, limitatamente a tale punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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