Revisione del condannato: procura speciale e contrasto tra giudicati (Cass. pen. Sez. 3 n. 15729 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, l’istanza proposta dal difensore del condannato è inammissibile in assenza di procura speciale, atteso che l’art. 571, comma terzo, c.p.p. prevede un’autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell’imputato e non anche per quello del condannato. L’inconciliabilità tra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. deve consistere in un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni, non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto non è ravvisabile quando il diverso esito processuale dipende dall’applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, con sentenza della Corte di appello di Lecce divenuta irrevocabile. Il condannato proponeva istanza di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., deducendo un contrasto tra la sentenza di condanna e due successive sentenze irrevocabili di assoluzione di coimputati per il medesimo sodalizio criminoso. La Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’atto allegato al ricorso, contenente il mandato difensivo, non era qualificabile come procura speciale, mancando ogni riferimento all’iniziativa di cui all’art. 630 c.p.p. Ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, richiamando il principio per cui l’istanza di revisione è atto personale del condannato e non può essere proposta dal difensore senza un valido mandato speciale.
In ogni caso, la Corte ha esaminato i motivi dedotti, riaffermando che il contrasto tra giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. postula un’oggettiva incompatibilità tra fatti storici, non una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio. Tale principio è stato declinato con riguardo al caso della sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale e della sentenza di patteggiamento dei privati corruttori, per la differente natura delle dichiarazioni autoaccusatorie.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della censura, non avendo il ricorrente specificato le ragioni della dedotta decisività della sentenza n. 1529/2024, né illustrato l’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati. Quanto al secondo motivo, ha evidenziato che l’assoluzione dei coimputati per insussistenza del numero minimo di partecipanti non escludeva l’esistenza di un diverso e autonomo sodalizio criminoso, come emerso dalla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale e, comunque, per la genericità e la mancata correlazione dei motivi con le ragioni del provvedimento impugnato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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