Procura alle liti generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 4122 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che indichi l’oggetto, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio separato analogico, poi digitalizzata e depositata con un ricorso nativo digitale, non può essere equiparata alla procura apposta in calce all’atto. La genericità della procura non è sanabile e determina l’inammissibilità del ricorso, senza che possa trovare applicazione l’istituto dell’errore scusabile.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero resisteva e il Collegio, in camera di consiglio, rilevava d’ufficio un’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente precisato che la mancata presenza del difensore in udienza non impone l’obbligo di disporre l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza integra una rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, come affermato dalla giurisprudenza citata.

Nel merito, il Collegio ha esaminato la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale. Tale procura non indicava il giudice adito, né gli estremi del provvedimento da eseguire, né la parte resistente, risultando quindi generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dal processo amministrativo.

Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura “in calce” al ricorso, prevista dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale disposizione non fa venir meno l’esigenza che la procura, quando è redatta su foglio separato, rechi elementi esaustivi per risalire alla volontà della parte, non essendo sufficiente la successiva congiunzione fisica dei documenti. Inoltre, il Collegio ha preso le distanze dall’orientamento che riteneva valida la procura digitalizzata allegata al ricorso telematico, in contrasto con i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la quale richiede che la procura speciale preesista o sia coeva alla redazione del ricorso.

Quanto alla sanabilità del vizio, il TAR ha richiamato la giurisprudenza che esclude la possibilità di rinnovazione ex art. 182 c.p.c., essendo la procura speciale un requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Infine, è stata negata la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, al quale la parte avrebbe potuto aderire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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