Annullata la condanna civile dopo appello inammissibile della parte civile (Cass. pen. Sez. VI n. 4524 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che dichiari inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non può contestualmente statuire sulla domanda risarcitoria, poiché tale decisione presuppone la validità e l’ammissibilità dell’impugnazione medesima. La condanna generica al risarcimento del danno, anche a voler prescindere dalla contraddittorietà della motivazione, impone al giudice la verifica della potenziale capacità lesiva del fatto e dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio lamentato. È pertanto nulla, con riferimento agli effetti civili, la decisione che disponga il risarcimento dopo avere dichiarato inammissibile l’appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale si contestava all’imputata di essersi fatta arbitrariamente ragione da sé, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su un immobile appartenente alla parte civile, chiudendo con mattoni e malta un’apertura preesistente nel muro perimetrale.

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, aveva condannato l’imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. La parte civile propose appello, che la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarò inammissibile per carenza di interesse, statuendo tuttavia nuovamente sugli interessi civili. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, la parte civile non poteva appellare il giudizio di particolare tenuità del fatto: l’impugnazione andava quindi dichiarata inammissibile a prescindere dalla prescrizione del reato.

Quanto agli effetti civili, il Collegio ha respinto la doglianza difensiva sulla prescrizione del diritto al risarcimento. Ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con cui inizia il giudizio e, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., riprende a decorrere con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso di costituzione di parte civile, è tale atto a interrompere la prescrizione.

Ciò premesso, la sentenza impugnata è risultata palesemente contraddittoria: da un lato ha dichiarato inammissibile in toto l’appello per carenza di interesse, dall’altro ha deciso sulla domanda di restituzione e risarcimento del danno, richiamando la sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice decida sulla domanda risarcitoria in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

La Corte ha ritenuto il richiamo corretto nel principio, ma ha censurato la motivazione per la contraddizione tra inammissibilità dell’appello e condanna al risarcimento. Inoltre, anche a voler prescindere da tale contraddittorietà, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l’esistenza di un nesso di causalità, come affermato dai precedenti Sez. I n. 51160 del 31.10.2023 e Sez. VI n. 28216 del 25.09.2020. La pronuncia di primo grado, peraltro, non conteneva alcuna valutazione sul danno, poiché all’epoca l’art. 538 cod. proc. pen. non lo prevedeva.

Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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