Peculato dell’amministratore di sostegno e prova dell’appropriazione (Cass. pen. Sez. VI n. 4525 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del reato di peculato in capo all’amministratore di sostegno che si appropri del denaro del beneficiario è pacifica in giurisprudenza. Ai fini dell’affermazione della responsabilità non è necessario dimostrare uno specifico accrescimento patrimoniale dell’agente: è sufficiente la prova che le somme prelevate dai conti degli assistiti siano state distratte per finalità diverse e non autorizzate, in assenza di qualsiasi rendiconto dell’attività svolta. Il giudice di legittimità non rivaluta nel merito la ricostruzione contabile e la congruenza della motivazione della sentenza di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2024, ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Roma il 29 settembre 2022: anni cinque e mesi otto di reclusione per più ipotesi di peculato. I fatti erano stati commessi, in qualità di amministratore di sostegno, in danno di diversi assistiti nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016. Alla ricorrente si contestava di avere utilizzato i patrimoni degli assistiti come propri, effettuando prelievi e disponendo di beni e denaro nel suo esclusivo interesse, senza alcun rendiconto e nonostante i solleciti dei giudici responsabili delle procedure.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo il vizio di motivazione in relazione alla mancata prova del proprio accrescimento patrimoniale. Secondo la tesi difensiva, le somme sarebbero state utilizzate per soddisfare i bisogni degli amministrati, con la conseguente al più configurabilità del solo mancato deposito del rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando un duplice difetto: per un verso il motivo è sprovvisto del requisito della specificità, per altro verso è manifestamente infondato. La Corte di appello aveva infatti esaminato ogni censura difensiva e confutato in maniera congrua la prospettazione riduttiva o alternativa dei fatti, che la ricorrente si è limitata a reiterare senza confrontarsi con il percorso giustificativo della sentenza impugnata.
Il Collegio ha premesso che la configurabilità del reato di peculato nel caso di appropriazione del denaro del beneficiario ad opera dell’amministratore di sostegno è pacifica in giurisprudenza, richiamando in proposito Sez. 6 n. 10624 del 16/02/2022, Sez. 6 n. 29262 del 17/05/2018, Sez. 6 n. 29617 del 19/05/2016 e Sez. 6 n. 50754 del 12/11/2014. Tale qualificazione non era nemmeno contestata nel ricorso.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità sulla base della incontroversa ricostruzione contabile operata dai nuovi amministratori, nominati dopo la revoca, i quali avevano attestato il prelievo di ingenti somme dai conti degli amministrati, che non ne avevano beneficiato, vivendo taluni in condizioni di estrema indigenza. La sentenza impugnata ha dato puntualmente risalto al fatto che la ricorrente si era talora resa irreperibile ai nuovi amministratori e in altre occasioni aveva ammesso di non avere alcun rendiconto né documentazione comprovante la destinazione delle somme.
Il Collegio ha poi ritenuto emblematica la destinazione di un appartamento di proprietà di un’assistita a bed and breakfast, la cui gestione era riconducibile in via diretta all’imputata, che lucrava interamente sulle somme versate dagli affittuari. Gli ammanchi accertati sono stati considerati sufficienti a dimostrare l’appropriazione delle somme e la distrazione delle stesse per finalità diverse e non autorizzate. All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna alle spese processuali e, in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, il versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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