Concordato in appello, ricorso ammissibile solo su volontà e contenuto (Cass. pen. Sez. III n. 10921 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. La motivazione degli aumenti per la continuazione, se del tutto omessa, non può essere compensata dalla esiguità degli aumenti: l’onere motivazionale proporzionato opera solo quando una motivazione esista.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 19.02.2024, ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Catania con rito abbreviato nei confronti di undici imputati, per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, per taluni, agli artt. 697 e 629 cod. pen..

Otto imputati hanno definito la posizione in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio. Altri tre hanno ammesso gli addebiti con dichiarazioni spontanee. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, lamentando l’eccessività degli aumenti per la continuazione, la conferma della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ordina l’esame per gruppi di posizioni processuali. Quanto agli imputati che hanno concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui è ammissibile solo il ricorso che investa la formazione della volontà, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi sulla determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.

Il principio è ribadito con richiamo a Sez. II n. 22002 del 10.04.2019 e, quanto agli errori di calcolo intermedi, a Sez. V n. 668 del 29.09.2021: è irrilevante la difformità dell’itinerario commisurativo se la pena finale corrisponde a quella concordata. Le censure su eccessività degli aumenti e su presunti errori di calcolo restano dunque estranee al perimetro del ricorso.

Analoga conclusione vale per i ricorsi che contestano la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha valorizzato il reinserimento nel medesimo sodalizio dopo l’espiazione della pena, con assunzione di un ruolo direttivo, e ha individuato elementi concreti — possesso di armi, ruolo nelle estorsioni, prosecuzione della partecipazione dopo l’arresto — non illogicamente ritenuti recessivi rispetto all’ammissione degli addebiti. Le motivazioni risultano immuni da censure.

Quanto al ricorrente la cui posizione non è coperta dal concordato, il motivo sul bilanciamento delle attenuanti è infondato: per il carattere globale del giudizio, il giudice non deve specificare le ragioni della equivalenza in assenza di specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto (Sez. VII ord. n. 11210 del 20.10.2017).

È invece fondata la censura sulla motivazione degli aumenti per la continuazione. Il Collegio richiama Sez. Un. n. 47127 del 24.06.2021 e Sez. VI n. 44428 del 05.10.2022, che graduano l’onere motivazionale all’entità degli aumenti ed escludono la motivazione dettagliata per incrementi esigui. Tali principi non si applicano quando la motivazione manca del tutto, né la pena di nove mesi di reclusione può dirsi minimale. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catania, con rigetto nel resto e inammissibilità degli altri ricorsi.

Nota della Redazione

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