Condanna generica e giudicato anticipato sui criteri di quantificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23113 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna generica, pur non determinando l’an debeatur in termini liquidi, può definire in modo preclusivo alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto, quando su di essi si sia già espressa nel senso dell’infondatezza delle contestazioni sollevate. Una volta formato il giudicato su tali profili, essi non possono essere rimessi in discussione nel successivo giudizio di quantificazione. Resta irrilevante la natura generica della pronuncia, poiché questa non esclude che essa, in via parimenti generica, abbia già definito la misura del diritto. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che, pur investendo il regime giuridico del calcolo, risultino assorbite dal giudicato intervenuto.

Il Fatto

Un’Agenzia regionale per l’emergenza sanitaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Frosinone. Quest’ultima aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, tra la categoria di appartenenza e quella di autista ambulanza.

A monte del decreto ingiuntivo vi era una precedente condanna generica del Tribunale, confermata in appello con sentenza non impugnata. La Corte territoriale aveva ritenuto formato il giudicato sulla spettanza delle differenze, escludendo l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva invocata dall’Agenzia. Il lavoratore è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia articola quattro motivi, tutti incentrati sulla pretesa violazione dell’art. 2909 cod. civ. e sulla ritenuta possibilità di contestare, in sede di liquidazione, i criteri di quantificazione delle differenze retributive. La tesi muove dalla natura di condanna generica della pronuncia originaria, dal ricorrente considerata incapace di vincolare il giudice della liquidazione.

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li rigetta. Il giudicato dirimente è individuato nella pronuncia della Corte d’Appello di Roma che, nel confermare la condanna generica, ha espressamente affermato l’infondatezza della tesi secondo cui le somme andavano quantificate in base agli importi percepiti, anziché ai minimi tabellari della contrattazione collettiva. Tale affermazione presupponeva, per l’appellante, un onere di tempestiva e specifica allegazione, nonché di prova.

È lo stesso giudice di legittimità a riconoscere che la pronuncia originaria era generica. Tuttavia, essa si è espressa anche sull’infondatezza della quantificazione del c.d. sottraendo in importi diversi dai livelli iniziali, negandolo per difetto di prova. Questo profilo, al di là dell’assetto giuridico astratto, non può più essere disaminato: le questioni sul regime giuridico del calcolo restano assorbite dal giudicato.

Sul piano processuale la Corte precisa che il tema non è la natura della condanna generica, ma la sua attitudine a precludere ricostruzioni successive diverse. Ferma tale natura, la pronuncia può in concreto definire, in via parimenti generica ma preclusiva, alcuni profili della base di calcolo. Ne deriva il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata attività difensiva della parte intimata, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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