Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso conseguente ad adesione alla rottamazione quater (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13714 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte personalmente e non dal solo difensore, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. Qualora la rinuncia sia motivata dall’adesione al procedimento di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione quater), con espresso impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi definiti, la Corte dichiara l’estinzione senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte. Non sussistono i presupposti per l’imposizione del pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19976/2024.
Il Fatto
La società e il suo legale rappresentante, agendo anche in proprio, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito, consequenziale al disconoscimento di rapporti di collaborazione a progetto e ad omissioni contributive. L’INPS e l’INAIL non svolgevano attività difensiva nella sede di legittimità.
Nelle more del giudizio, in data 13 marzo 2026, veniva depositata una rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte, con la quale si rappresentava l’avvenuta adesione al procedimento di rottamazione quater e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi definiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che la stessa è stata sottoscritta dalla parte ed è corredata dalla documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata. In considerazione dell’espressa dichiarazione di non avere più interesse a coltivare il giudizio, il processo è stato dichiarato estinto.
Quanto alle spese, la Corte ha statuito che non vi è luogo a pronuncia, difettando qualsiasi attività difensiva da parte degli Istituti previdenziali nel giudizio di legittimità. Tale circostanza ha escluso la possibilità di compensare o porre a carico delle parti gli oneri processuali.
Con specifico riferimento al contributo unificato, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’imposizione del pagamento del doppio contributo, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 19976/2024, secondo cui l’intervenuta rinuncia al ricorso non integra le condizioni per l’applicazione della sanzione processuale.
La decisione si inserisce nel quadro delle definizioni agevolate delle controversie previdenziali, riconoscendo pieno effetto processuale all’impegno assunto dalla parte aderente alla rottamazione di abbandonare i giudizi pendenti. L’estinzione consegue in via automatica alla manifestazione di volontà della parte, senza necessità di valutazioni nel merito della fondatezza del ricorso.
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Nota della Redazione
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