Interesse ad impugnare e soccombenza sostanziale nel ricorso per cassazione dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7766 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una pronuncia che abbia accolto la domanda della parte ricorrente, la quale non sia risultata soccombente, ancorché la motivazione non abbia recepito tutte le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, pronunciando in materia di obblighi di iscrizione di un’avvocatessa alla Gestione separata dell’I.N.P.S., aveva accolto parzialmente il gravame proposto dall’Istituto, ritenendo fondata la pretesa creditoria solo per l’anno 2009, non essendo maturata la prescrizione, e confermando per il resto la sentenza di primo grado.

L’I.N.P.S. aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato prescritto il credito iscritto per l’anno 2009, non considerando il differimento del termine di pagamento di cui al D.P.C.M. del 10 giugno 2010.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto, sia pure parzialmente, l’appello dell’I.N.P.S., dichiarando esistente e non prescritto il credito contributivo per l’anno 2009. Il dispositivo della pronuncia di merito, che in ogni caso prevale, era formulato nel senso di dichiarare l’avvocatessa tenuta all’iscrizione alla Gestione separata in relazione al solo anno 2009 e, conseguentemente, al pagamento delle somme dovute in favore dell’Istituto.

Il Collegio ha quindi evidenziato che il dictum era chiaro nell’affermare l’esistenza della pretesa creditoria dell’Istituto, con la conseguenza che quest’ultimo non aveva interesse ad impugnare una pronuncia dalla quale non era risultato, in parte qua, soccombente. A ciò si aggiungeva che la controricorrente aveva provato di avere già provveduto al pagamento di tali somme.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’interesse ad agire postula la soccombenza sostanziale, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che potrebbe derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame, citando i precedenti delle Sezioni nn. 9062/2025 e 38054/2022.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’I.N.P.S. alla refusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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