Demansionamento: la prova del danno morale non può fondarsi sulle stesse presunzioni del danno alla professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7603 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, il danno alla professionalità e il danno morale costituiscono voci di danno non patrimoniale distinte, che postulano la prova di conseguenze pregiudizievoli differenti: l’accertamento del primo, fondato su presunzioni derivanti dall’allontanamento dalla collocazione professionale, non implica automaticamente la sussistenza del secondo, che richiede la dimostrazione di specifiche ripercussioni sulla situazione personale e sui rapporti sociali del lavoratore. Il mancato riconoscimento del danno morale, in assenza di tale dimostrazione, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, la mancata allegazione di dati decisivi sul pregiudizio pensionistico legittima il giudice di merito a non disporre la consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il limite del divieto di supplire all’onere probatorio delle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato il demansionamento subito dalla lavoratrice, dipendente della società dal 1974 e in servizio presso un ufficio postale, nel periodo compreso tra il maggio 2005 e l’aprile 2012. I giudici di seconde cure avevano condannato la società datrice al risarcimento del danno alla professionalità, quantificato nel 50% della retribuzione mensile, rigettando invece sia la domanda di risarcimento per danni morali, sia quella relativa al danno pensionistico.
Avverso tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e presentato ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi del ricorso principale, entrambi ritenuti infondati. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il criterio della prova presuntiva anche al danno morale, fondandolo sugli stessi elementi che avevano condotto al riconoscimento del danno alla professionalità.
La Suprema Corte ha replicato che la Corte d’appello aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da demansionamento valorizzando le presunzioni relative al pregiudizio del prestigio e della personalità della lavoratrice nell’ambito della collettività aziendale. Tuttavia, con riferimento alle ulteriori conseguenze dannose sulla situazione personale, che avrebbero dovuto integrare la componente morale del danno, la Corte territoriale aveva rilevato che queste erano rimaste mere asserzioni non dimostrate, riducendo conseguentemente la percentuale del parametro risarcitorio dal 90% al 50%. Tale valutazione, corretta in punto di diritto, è stata qualificata come accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, la ricorrente censurava il mancato espletamento di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la regolarità contributiva e la sussistenza del danno pensionistico. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto dell’istanza. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato un difetto di allegazione e di prova sulla sussistenza del danno pensionistico, ostativo all’ammissione di qualsivoglia valutazione tecnica.
Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è stata ritenuta inammissibile, in quanto la censura non denunciava l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma si limitava a contestare la valutazione delle prove operate dal giudice di merito, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Parimenti inammissibile è stata considerata la censura sull’attendibilità dei testimoni, involgente apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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