Inammissibile il ricorso per cassazione che reitera i motivi di appello (Cass. pen. n. 29144 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 e ridotto la pena inflitta al contribuente – meglio, all’imputato – a sei mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: l’omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, la ritenuta configurabilità della responsabilità penale, l’erroneo mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’insussistenza dell’aggravante dello stato di ebbrezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che le prime, la seconda e la quarta doglianza non si confrontavano con la motivazione resa dalla Corte di merito, che aveva già congruamente evidenziato le ragioni di insussistenza delle medesime censure in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello. I motivi, pertanto, reiteravano le stesse considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
Richiamando il principio costante di legittimità, la Corte ha ricordato che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale funzione si realizza mediante la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento di ogni richiesta; contenuto essenziale dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.
La mancata confutazione della motivazione rende il motivo di ricorso inammissibile, venendo meno in radice la funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa. La Corte ha precisato la portata del principio con riferimento al caso di reiterazione dei motivi di appello: è inammissibile il ricorso che riproduce le medesime censure motivatamente respinte in secondo grado, senza criticarle specificamente.
Con riguardo alla doglianza relativa alle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, nel giustificare il diniego del beneficio, fosse priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali; valutazione questa insindacabile in sede di legittimità.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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