Nessuna irregolarità gestionale e insussistenza dei presupposti per intervento correttivo sul PREPAC (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 64 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante della Corte dei conti sugli interventi finanziati a valere sul PREPAC accerta l’insussistenza, nella fase attuativa e per i profili oggetto di esame, di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni e dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020. Il controllo concomitante non si traduce in un giudizio di conformità puntuale della singola procedura, ma in una verifica dinamica sullo stato di attuazione del programma. L’accertamento positivo dello stato di avanzamento e l’avvio di un percorso autocorrettivo dell’Amministrazione giustificano la presa d’atto senza nuove prescrizioni. Resta fermo il richiamo alla necessità che il programma converga verso l’obiettivo annuo fissato dall’art. 5 del d.lgs. n. 102/2014.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato il Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 102/2014. Il programma persegue l’obiettivo di riqualificare almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata del patrimonio edilizio pubblico entro il 2030, in attuazione della direttiva 2012/27/UE.

La vicenda istruttoria si articola in più fasi. Con la deliberazione n. 52/2024/CCC il Collegio aveva accertato rilevanti criticità e formulato sei raccomandazioni all’Amministrazione. Con la successiva deliberazione n. 16/2025/CCC aveva preso atto di un percorso autocorrettivo solo parziale, invitando il Ministero a definire il Piano di valutazione della spesa triennale e un efficace sistema di monitoraggio. La questione giunge nuovamente al Collegio per la verifica dell’attuazione delle raccomandazioni e dello stato di avanzamento dell’intervento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro istruttorio del 2025, segnato dal passaggio di competenze sulla gestione del PREPAC dalla Direzione generale “Programmi e incentivi finanziari” alla Direzione generale “Domanda ed efficienza energetica” del Dipartimento Energia del MASE. Tale traslazione organizzativa, intervenuta nel corso dell’anno, ha inciso sull’attuazione delle misure correttive già richieste.

Sul piano degli obiettivi specifici, l’Amministrazione ha riferito di non aver individuato obiettivi operativi gestionali dedicati al PREPAC, indicando indicatori collegati al tasso di finanziamento degli interventi e al tasso di riqualificazione energetica delle superfici. Il Collegio rileva la permanenza di criticità organizzative e procedurali, come i ritardi nell’approvazione delle graduatorie e nella stipula delle convenzioni.

Quanto al monitoraggio, il Ministero ha rappresentato l’avvio di collaborazioni con università e centri di ricerca per l’analisi dell’impatto dei finanziamenti, oltre all’integrazione dei sistemi informativi in uso presso l’Agenzia del Demanio, l’ENEA e il REGIS. Sono state inoltre riferite azioni di ricognizione dei codici CUP mancanti e la gestione dei residui perenti.

Sul piano fattuale, il Collegio dà conto dell’avanzamento registrato: gli interventi conclusi sono passati da 44 a 53 e poi a 61, con una superficie riqualificata pari al 10,64% del totale, in crescita rispetto all’8,5% dell’anno precedente. Gli interventi afferenti ai programmi successivi al 2019 hanno registrato un progresso, mentre persistono criticità sulle annualità più risalenti.

In considerazione della riferita traslazione di competenze e del percorso correttivo avviato, il Collegio prende atto positivamente delle attività poste in essere dall’Amministrazione e rinvia al seguito dell’istruttoria ogni ulteriore valutazione. Da ciò l’accertamento dell’insussistenza di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni e dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020, ferma restando la prosecuzione dell’istruttoria sull’efficacia delle misure e sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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