Mancata sottoscrizione del conto irrilevante se l’agente lo riconosce di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 72 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità formale di compilazione del conto giudiziale non costituisce condizione di ammissibilità della verifica giurisdizionale. La mancata sottoscrizione del conto compilato d’ufficio da parte dell’agente contabile non ne impedisce l’approvazione quando quest’ultimo abbia riversato le somme e abbia così implicitamente riconosciuto le risultanze della gestione. L’adempimento previsto dall’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 assolve una funzione di garanzia del contraddittorio e di contestazione delle risultanze, sicché la sua omissione è priva di utilità quando il riconoscimento di fatto sia già intervenuto e non sia ipotizzabile alcun ammanco. Il giudice contabile non esercita un mero controllo di legittimità formale, ma una verifica sostanziale sull’uso delle risorse pubbliche.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie del Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio finanziario 2017. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dall’amministrazione, oltre il termine previsto dall’art. 139 del codice della giustizia contabile, a causa dell’inottemperanza dell’agente contabile.

Il Magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, rilevando che le somme comunicate erano state riversate al Comune e che il conto pareggiava. La Procura regionale ha chiesto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per l’adempimento dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924, non essendo l’agente stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto. Né l’agente contabile né l’amministrazione hanno depositato memorie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924: consentire all’agente contabile di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente di contestarle, considerato che il giudizio può concludersi con la sua condanna al pagamento del debito accertato. La norma, dunque, è presidio del diritto al contraddittorio e della possibilità di difesa sostanziale.

Nel caso concreto, tuttavia, l’agente contabile ha riversato la somma risultante dal conto e ne ha così implicitamente riconosciuto le risultanze. La sottoscrizione si risolverebbe, pertanto, in un adempimento di carattere meramente formale, privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco.

La Corte richiama i principi già espressi dalla stessa Sezione con sent. n. 22/2025, secondo cui è irrilevante la regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie. Il giudizio di conto è una verifica nell’interesse del contribuente sull’uso del denaro e dei beni della comunità, finalizzata a garantire la correttezza della gestione del patrimonio pubblico.

La Sezione distingue i precedenti richiamati dalla Procura regionale: in quelli era affermata l’indispensabilità della sottoscrizione, ma in situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto da parte dell’agente contabile. Tale riconoscimento è invece presente nella fattispecie odierna.

Il diritto al contraddittorio risulta comunque assicurato, essendo stato correttamente notificato all’agente il decreto di fissazione d’udienza. Non negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile evita di trasformarsi in un organo di mero controllo di legittimità. La Corte approva quindi il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, nulla statuendo sulle spese per la mancata attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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