Condannato gravemente malato: rinvio della pena senza termine (Corte cost. n. 66/2026)
La Corte costituzionale ha chiarito che il giudice, quando rinvia l’esecuzione della pena per grave infermità fisica, non è obbligato a fissare una data di scadenza del rinvio. Con la sentenza n. 66 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 147 del codice penale.
La norma. L’articolo 147 del codice penale prevede che l’esecuzione della pena possa essere rinviata quando chi deve scontarla si trova in condizioni di grave infermità fisica. Il rinvio non è automatico. Secondo la giurisprudenza di legittimità servono due elementi: una malattia così grave da mettere in pericolo la vita o da produrre conseguenze dannose rilevanti, e un bilanciamento tra la tutela di chi è malato e la sicurezza collettiva. La norma non richiede che la malattia sia cronica o inguaribile. Il rinvio, inoltre, non può essere concesso se c’è pericolosità sociale.
Il caso. Una persona era stata condannata a tre anni e sei mesi di reclusione. Alla scadenza dell’ordine di carcerazione aveva chiesto la detenzione domiciliare presso la famiglia. Poi è morta la moglie, che la assisteva, e le condizioni di salute sono peggiorate, fino al ricovero in una struttura per anziani. Il quadro clinico mostrava deficit cognitivi e difficoltà di deambulazione. Non risultava alcuna pericolosità sociale e la persona non era in grado di seguire percorsi di reinserimento.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha escluso il rinvio obbligatorio dell’articolo 146 del codice penale, perché non si trattava di malattia terminale ma di grave infermità. Restava quindi il rinvio facoltativo dell’articolo 147. Il giudice riteneva però di dover sempre indicare un termine finale: una scelta che, con una malattia irreversibile, avrebbe imposto verifiche cicliche fino alla morte della persona. Ha quindi chiesto alla Corte di introdurre una dichiarazione di non luogo a procedere all’esecuzione, sul modello di quanto il codice di procedura penale prevede per chi non è capace di partecipare al processo. Ha lamentato la lesione del diritto di difesa, della ragionevole durata del procedimento e della finalità rieducativa della pena, osservando anche che il rinvio incide sui termini di estinzione della pena.
La decisione. La Corte ha ritenuto sbagliato il punto di partenza del giudice. Nessuna regola impone di apporre sempre un termine al rinvio. La Corte di cassazione ha affermato il contrario: è l’apposizione di un termine finale a dover essere motivata. Il giudice può quindi dare conto della propria scelta di non fissare alcun termine, quando la documentazione clinica dimostra condizioni di grave infermità irreversibili e quando il bilanciamento tra tutela della salute, finalità rieducativa della pena ed esigenze di sicurezza porta a questo risultato. Poiché il problema era già risolvibile interpretando la norma esistente, le questioni sono state dichiarate non fondate.
I limiti. La Corte ha precisato alcuni punti. Gli accertamenti sanitari devono essere clinicamente rigorosi. L’assenza di pericolosità sociale resta una condizione necessaria del rinvio: se la pericolosità c’è, si applica la detenzione domiciliare. Infine il rinvio disposto senza termine non è definitivo: può essere revocato se le condizioni di salute che lo giustificavano vengono meno.
Cosa cambia in pratica. Chi si trova in condizioni di grave infermità irreversibile non deve necessariamente subire riesami periodici della propria posizione. Nella richiesta al tribunale di sorveglianza si può chiedere che il rinvio sia disposto senza termine, allegando documentazione medica che dimostri l’irreversibilità del quadro clinico. Il giudice deve motivare, ma non è tenuto a fissare una scadenza solo per prassi. Resta fermo che il rinvio non cancella la pena: la sospende, e può essere revocato se la situazione cambia.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/66