Condono edilizio in area vincolata: abusi maggiori non sanabili (TAR Lazio n. 322 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistico-ambientali, idrogeologici e di protezione speciale, senza che rilevi la conformità alle prescrizioni urbanistiche quando si tratti di abusi maggiori. La disciplina regionale, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12 del 2004, è ancora più restrittiva di quella statale, escludendo la sanatoria anche per le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo. L’omessa notifica del diniego a uno dei comproprietari richiedenti incide solo sull’integrazione dell’efficacia del provvedimento e sul decorso del termine di impugnazione, non sulla legittimità sostanziale dell’atto.
Il Fatto
Due comproprietari di un immobile residenziale realizzano, senza titolo, lavori di ampliamento e la costruzione di un porticato. Presentano quindi istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003.
Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, respinge l’istanza con nota del 17 gennaio 2017, rilevando la ricaduta delle opere in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, a vincolo idrogeologico e in zona di protezione speciale, oltre alla non conformità urbanistica. Uno dei richiedenti impugna il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, incentrati sul difetto di motivazione e sulla mancata verifica della conformità urbanistica. Richiamata la costante giurisprudenza di sezione, il Tribunale osserva che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili vincolati quando non conformi alle prescrizioni urbanistiche.
La disciplina regionale, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, è ancora più rigorosa: preclude la sanatoria anche per gli interventi eseguiti prima dell’apposizione del vincolo, a tutela di valori di rilievo costituzionale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, nn. 10302 e 10303 del 2025 e TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 214 del 2016.
Per la sanatoria delle opere in area vincolata devono concorrere quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità agli abusi minori senza aumento di superficie e parere favorevole dell’autorità di tutela. Il difetto di una sola esclude la condonabilità, anche in presenza di inedificabilità relativa. Il giudice superiore ha confermato che gli abusi maggiori non sono sanabili a prescindere dalla conformità e dalla natura del vincolo (Cons. Stato, sez. VII, n. 8211 del 2025).
Nella specie la domanda di condono riguarda abusi di tipologia 1, per cui la presenza del vincolo è ragione ostativa di per sé sufficiente. Diviene irrilevante ogni questione sulla conformità urbanistica, pertinente solo agli abusi di tipologia 4, 5 e 6.
Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che l’atto non è stato indirizzato anche all’altro comproprietario richiedente, in difformità dall’art. 35, l. n. 47 del 1985. Tuttavia il provvedimento individua con chiarezza l’istanza respinta e le ragioni del rigetto. L’omessa notifica incide solo sull’integrazione dell’efficacia e sul termine di impugnazione ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non sulla legittimità del merito, trattandosi di atto di natura vincolata. Il ricorso è respinto, nulla sulle spese per mancata costituzione dell’amministrazione vittoriosa.
Nota della Redazione
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