Accesso classi A026 e A027 con laurea in ingegneria e onere probatorio (TAR Lazio n. 1201 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il laureato in ingegneria che aspiri all’insegnamento nelle classi di concorso A026 e A027 deve dimostrare il possesso degli esami specificamente richiesti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di riordino delle classi di concorso. L’esclusione dalle GPS disposta dall’Amministrazione è legittima quando l’aspirante non comprovi il percorso formativo minimo previsto, non essendo sufficiente il pregresso inserimento in graduatoria né il pregresso svolgimento del servizio. Il principio del legittimo affidamento non è invocabile quando la disciplina normativa è chiara e univoca e la formazione delle graduatorie è per sua natura periodica. Il riconoscimento dell’insegnamento congiunto di matematica e fisica presuppone il possesso dei requisiti per il loro insegnamento disgiunto, sicché la carenza dei titoli per la classe A026 rende inconferente ogni censura sull’accesso alla A027.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in ingegneria civile, impugna il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna l’ha esclusa dalle GPS di Bologna, seconda fascia, per le classi di concorso A026 e A027 in relazione al biennio 2024/2026, per asserita assenza dei titoli. Contesta, insieme, la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato per la classe A026 e gli atti presupposti, fino alla normativa di riordino delle classi di concorso.

Deduce il possesso dei requisiti per accedere alle classi A020 e A026 e, di conseguenza, la legittimazione ad insegnare anche nella A027, invocando un precedente giudizio civile pendente davanti al giudice del lavoro. Domanda l’accertamento del diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio spettante e la condanna dell’Amministrazione al ripristino dell’attività didattica. La domanda cautelare collegiale è stata rinunciata dopo il reintegro disposto dall’Amministrazione in via provvisoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione secondo cui, se un laureato in ingegneria può insegnare disgiuntamente matematica e fisica alle condizioni normative e formative date, non vi sarebbero ragioni per escluderlo dall’insegnamento congiunto nella classe A027. Quel sillogismo opera però sul presupposto che l’aspirante possieda effettivamente entrambi i requisiti di accesso, così come delineati dal d.P.R. n. 19/2016 e dal d.m. n. 259/2017.

Nel caso concreto il Collegio rileva che la ricorrente non dimostra i requisiti per la classe A026, limitandosi ad allegare il pregresso inserimento nelle GPS e il pregresso servizio prestato. La prova documentale produce soltanto tre esami rilevanti — due di analisi matematica e uno di geometria e algebra — a fronte dei cinque richiesti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di riferimento. Il percorso formativo risulta quindi insufficiente, senza che sia ravvisabile alcuna manifesta irragionevolezza della disciplina.

La carenza dei titoli per la A026 sorregge autonomamente il provvedimento di esclusione e assorbe le censure sull’illegittimità delle previsioni che precludono l’accesso alla A027. Quanto alla classe A027, il Collegio segnala peraltro un possibile profilo di inammissibilità dei motivi per violazione del ne bis in idem e per difetto di giurisdizione, essendo la questione oggetto di un giudizio civile ancora pendente, con salvezza degli effetti di eventuali pronunce del giudice ordinario.

Non è meritevole di accoglimento il motivo sul legittimo affidamento. Il Collegio valorizza il breve periodo di inserimento in graduatoria rispetto alla data di conseguimento del titolo, la chiarezza e univocità della disciplina applicabile e la periodicità della formazione delle GPS, che implica per sua natura la rivalutazione periodica dei titoli di accesso. L’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 88/2024 consente del resto all’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti privi dei requisiti. Il motivo sugli ambiti disciplinari era già stato respinto in un precedente della stessa Sezione, al quale il Collegio si richiama. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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