Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Lazio n. 314 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, e in particolare del giudice del lavoro, è attuabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La competenza spetta al tribunale amministrativo nel cui ambito territoriale si è formato il titolo, secondo l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. L’azione presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione il relativo compenso e le spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente agiva per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti maturata in corrispondenza dei contratti a termine intercorsi con l’amministrazione scolastica e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato, non era stato appellato ed era passato in giudicato. Nonostante richieste e diffide, l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., vertendosi su statuizioni rimaste ineseguite di un provvedimento del giudice ordinario.

Ha poi verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda risultava accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Quanto alla ricomprensione del titolo tra i provvedimenti attuabili, il Collegio ha osservato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero, costituito con atto di mera forma, non aveva contestato che il giudicato non fosse stato eseguito, ed erano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, con rispetto del termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, previa adozione di ogni necessaria attività per la quantificazione del dovuto anche in contraddittorio con l’avente diritto, entro 60 giorni, con integrale pagamento e interessi legali sino al soddisfo. Per il caso di infruttuosa scadenza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con compenso liquidato in via anticipata e spese a carico dell’amministrazione soccombente. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per ogni valutazione sul danno erariale determinato dall’inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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