Sospensione automatica dell’accreditamento per mancata stipula del contratto (TAR Campania n. 21 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula degli accordi di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessaria l’apertura di un procedimento o l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione. La sospensione è conseguenza oggettiva della omessa stipula e prescinde dall’imputabilità del mancato accordo. In costanza di sospensione la struttura privata non può erogare prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale e, quindi, difetta di interesse a contestare le delibere regionali che fissano i tetti di spesa. La clausola di salvaguardia contenuta negli schemi contrattuali regionali non viola gli artt. 24 e 113 Cost., né l’art. 1462 cod. civ., risultando il suo oggetto determinabile e prevalendo l’interesse pubblico alla sostenibilità della spesa sanitaria.
Il Fatto
Una struttura accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica impugnava davanti al TAR Campania le delibere di giunta regionale con cui erano stati determinati i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale, deducendo difetto di motivazione, irragionevolezza dei criteri storico-parametrici e illogicità nella determinazione del budget riservato a talune prestazioni.
Con motivi aggiunti la ricorrente gravava anche la successiva delibera regionale recante approvazione degli schemi contrattuali e del nomenclatore, censurando in particolare la clausola di salvaguardia, che imponeva la rinuncia ai contenziosi pendenti e futuri sui provvedimenti tariffari e di budget. La ricorrente dichiarava poi di non aver sottoscritto il contratto propostole dall’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la ricorrente ha dichiarato di non aver stipulato il contratto e che la clausola di salvaguardia non le sarebbe quindi opponibile. Richiamando l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, il Collegio osserva che la norma ricollega alla mancata stipula la sospensione dell’accreditamento come effetto automatico, senza alcun margine discrezionale in capo all’amministrazione.
Il rapporto di accreditamento è ricostruito come rapporto concessorio di pubblico servizio: la struttura accreditata è concessionario della pubblica amministrazione e la sospensione opera ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti. Il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe necessario un provvedimento formale, giudicandola contraria alla lettera della legge e tale da rendere la norma superflua. L’effetto sospensivo si è prodotto allo scadere del termine per la stipula, non essendo stata confermata la misura cautelare.
La decisione si fonda anche sulla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di regola delle tre A — accordo, autorizzazione, accreditamento — quali presupposti costitutivi del diritto al corrispettivo delle prestazioni rese dalla struttura privata. Manca dunque la stessa legittimazione a contestare i tetti di spesa in assenza di contratto.
Quanto alla clausola di salvaguardia, il Tribunale aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato e si discosta dal C.G.A.R.S., che ne aveva affermato la nullità. Il Collegio esclude la violazione dell’art. 1462 cod. civ., l’indeterminatezza dell’oggetto e il contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., valorizzando il superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria. La questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente è respinta per manifesta infondatezza, e il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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