Diniego di condono edilizio e modifiche dell’immobile in pendenza di procedura (TAR Sicilia n. 1097 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio motivato dalla sola circostanza che l’immobile abbia subito modifiche in pendenza della procedura di sanatoria non è di per sé legittimo. L’Amministrazione è tenuta a esplicitare le ragioni per le quali le nuove opere, per la loro consistenza e incidenza sullo stato dei luoghi, abbiano dato vita a un organismo edilizio diverso da quello descritto nell’istanza, così da rendere impossibile la valutazione di sanabilità del fabbricato abusivo originario. Ove tale motivazione rafforzata manchi, il provvedimento è annullato, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto del vincolo conformativo. La realizzazione di interventi ulteriori non giustifica di per sé il diniego, poiché le opere non di rifinitura vanno semmai considerate autonomamente abusive ai fini sanzionatori.
Il Fatto
Due proprietari di distinte unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato presentano, in epoca risalente, istanza di condono edilizio. Nelle more del procedimento, senza autorizzazione, vengono realizzate nuove opere, tra cui un solaio di copertura appoggiato al muro di confine e al fabbricato preesistente.
Il Comune, dopo i preavvisi di rigetto, nega la sanatoria rilevando discrasie tra gli elaborati grafici e l’ampliamento retrostante al preesistente immobile, accertato mediante aerofotogrammetria. I ricorrenti impugnano i dinieghi, deducendo la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 35 legge n. 47/1985.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce d’ufficio i ricorsi, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., per l’oggettiva connessione: entrambi riguardano il diniego di condono di un unico fabbricato, poi diviso in due unità, a causa di nuove opere realizzate in pendenza della procedura di regolarizzazione.
Nel merito i ricorsi sono fondati. Il Collegio richiama l’art. 35 legge n. 47/1985, recepito in Sicilia dall’art. 1 legge reg. n. 37/1985, che consente al presentatore dell’istanza di completare le opere solo a precise condizioni: decorso il termine, versamento della seconda rata, notifica al Comune con perizia giurata o documentazione di data certa, rispetto dei trenta giorni e dei pareri delle Amministrazioni competenti.
Il Collegio condivide l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. VI, n. 8469 del 2023, secondo cui è tassativamente impedita la modificazione delle opere oggetto di condono fuori dalle cautele dell’art. 35. Gli interventi ulteriori non giustificano di per sé il diniego, a meno che, avendo inciso in modo radicale sullo stato dei luoghi, non rendano impossibile all’Amministrazione valutare la consistenza delle opere abusive originarie.
Su questa base il dovere di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 acquisisce un particolare spessore: l’Amministrazione deve chiarire perché i nuovi manufatti trasformino il cespite in un organismo edilizio del tutto diverso. Nel caso concreto i dinieghi si limitano a constatare l’ampliamento riscontrato per mezzo di aerofotogrammetria, senza spiegare l’effettiva trasformazione dell’organismo edilizio in senso ostativo alla sanabilità del fabbricato originario.
I provvedimenti sono quindi annullati, fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione, vincolata al rispetto del vincolo conformativo derivante dalla decisione. Il Collegio, consapevole del diverso indirizzo esegetico, compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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