Detrazione anzianità per vaccino: illegittima la decurtazione del servizio (TAR Sicilia n. 1100 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, convertito con modificazioni, è disposizione di carattere speciale, dettata in disciplina emergenziale, che deroga a ogni altra di ordine generale prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In quanto norma di stretta interpretazione, essa non tollera che l’Amministrazione imponga al dipendente ulteriori conseguenze pregiudizievoli oltre quelle espressamente previste: la sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sola perdita della retribuzione, non anche la detrazione dell’anzianità di servizio o dei giorni di licenza ordinaria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento dirigenziale che decurti l’anzianità di grado in misura pari alla durata della sospensione. Non richiede l’impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, poiché manca una norma primaria che ne autorizzi l’adozione per la fattispecie dell’obbligo vaccinale del comparto sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Ruolo graduati dell’Esercito, ha subito la sospensione dall’attività lavorativa per giorni 81, dal 3 gennaio 2022 al 24 marzo 2022, per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale. Il provvedimento gli è stato trasmesso il 5 gennaio 2022 ed è stato gravato davanti al T.A.R. Lazio.

Con decreto dirigenziale del 10 luglio 2024, adottato su determinazione del Ministero della Difesa, è stata disposta a suo carico una detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, convertito con modificazioni. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla maturazione di classi e scatti, della licenza ordinaria e degli effetti pensionistici, oltre al risarcimento ex art. 30 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sulla base del quarto motivo, incentrato sull’errata interpretazione dell’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021 e sulla violazione del codice dell’ordinamento militare. La questione giuridica centrale riguarda l’ampiezza delle conseguenze che l’Amministrazione può trarre dalla sospensione disposta per inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Il giudice osserva che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è norma speciale, inserita in una disciplina emergenziale connotata da straordinarietà. Da ciò deriva il criterio della stretta interpretazione: le conseguenze pregiudizievoli sono soltanto quelle espressamente previste, e l’Amministrazione non può aggiungerne altre. Deve quindi ritenersi illegittima ogni ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, compresa la decurtazione in quota parte dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1866 del 2023 e, nello stesso senso, C.G.A.R.S. n. 109 del 2026, il parere del Cons. Stato n. 563 del 2025 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 16 del 2023.

Non è ostativa l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021. Il Collegio rileva che la previsione legislativa che ha autorizzato l’adozione di quel decreto è contenuta nell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52 del 2021, riferita alle sole modalità organizzative di accesso ai luoghi di lavoro con il c.d. green pass base. Analoga previsione manca nell’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, che disciplina l’obbligo vaccinale del comparto sicurezza e non rinvia al d.P.C.M. Né alla norma di autorizzazione. In assenza di una norma primaria che ne consenta l’adozione per questa fattispecie, il d.P.C.M. non è applicabile e non occorreva impugnarlo.

Le ulteriori censure, relative al consenso informato e all’inidoneità dei vaccini, sono assorbite. Il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza, alla luce degli orientamenti consolidati richiamati: le sentenze della Corte costituzionale n. 14, 15 e 16 del 2023 hanno riconosciuto la sicurezza e l’efficacia dei vaccini anti-Covid 19 e la non irragionevolezza dell’obbligo, chiarendo che l’obbligatorietà non esclude la raccolta del consenso informato.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con dichiarazione del diritto del ricorrente al computo nell’anzianità di grado del periodo di sospensione. Le spese sono compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sull’ammissibilità del ricorso in mancanza di impugnazione del d.P.C.M.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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