Emersione del lavoro irregolare: settori ammissibili e parere dell’Ispettorato (TAR Lombardia n. 1367 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro nell’ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020 presuppone che il rapporto di lavoro dichiarato appartenga ai settori tassativamente indicati dal comma 3 della medesima disposizione e che sia acquisito il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni applicate. La valutazione dei “sopraggiunti nuovi elementi” ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non consente di superare il difetto dei presupposti normativi propri della procedura speciale, restando il giudizio amministrativo vincolato alla verifica dei requisiti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, documentando un rapporto a tempo indeterminato avviato nel novembre 2020 con una ditta con sede in Milano. La Questura di Milano, dopo aver inviato avviso di rigetto, respingeva l’istanza rilevando che il rapporto non rientrava tra i settori ammessi dalla disciplina emergenziale.
Il ricorrente deduceva in controdeduzioni un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato avviato nel settembre 2021, ma l’Amministrazione confermava il diniego per difetto dell’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Con un unico motivo si censurava il provvedimento per violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 296/1998 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, valorizzando i nuovi elementi sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso confermando le statuizioni rese in sede cautelare. La questione giuridica centrale riguarda i presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno nel contesto della procedura di emersione, che il ricorrente riteneva integrati dai documenti prodotti successivamente al preavviso di rigetto.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 103 d.l. n. 34/2020, osservando che esso delimita in modo tassativo i settori ammissibili, individuati dal comma 3 nei comparti dell’agricoltura e zootecnia, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il rapporto di lavoro edile-artigianato dedotto dal ricorrente non è riconducibile ad alcuno di tali ambiti.
Quanto al rapporto domestico, la Corte ha rilevato che esso è stato formalizzato solo in data successiva e che manca l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro richiesta dai commi 15 e 16. Tale parere costituisce un requisito essenziale, volto a verificare la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni applicate.
Il Collegio ha inoltre escluso che i sopraggiunti nuovi elementi invocati ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 possano supplire alla carenza dei presupposti normativi propri della procedura speciale. La verifica del giudice resta vincolata all’accertamento dei requisiti di legge, non sostituibile dalla mera allegazione documentale tardiva.
La domanda cautelare era già stata definita con ordinanza che aveva rilevato il difetto dei presupposti; il Tribunale ha quindi confermato l’infondatezza del ricorso, con compensazione delle spese in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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