Condono edilizio, silenzio assenso solo con prova dei requisiti di sanatoria (Cons. Stato n. 10377 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia l’istituto del silenzio assenso non è regolato direttamente dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, ma da una disciplina speciale che ne definisce ambito e condizioni di applicazione. Il silenzio assenso sull’istanza di condono è disciplinato dagli artt. 31 e ss. della legge n. 47 del 1985, dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003. Per la formazione tacita del titolo non bastano l’inutile decorso del termine e l’adempimento degli oneri documentali ed economici: occorre la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della sanatoria. Il silenzio si forma solo se la domanda e la documentazione sono presentate con le modalità e nei termini previsti.

Il Fatto

La società appellante chiede l’accertamento della formazione per silenzio assenso di un titolo edilizio in sanatoria relativo a un manufatto, poi demolito e ricostruito. L’istanza di condono era stata presentata nel 2004 dalla precedente proprietà ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, per la chiusura di un rustico con tettoia adibito a deposito di attrezzi di cantiere.

Nel 2014 la precedente proprietà presentò una d.i.a. per demolizione e ricostruzione ai sensi della legge della Regione Lazio n. 21 del 2009, attestando l’avvenuta formazione del silenzio assenso. La società, divenuta proprietaria, completò i lavori nel 2016. Dinanzi al silenzio dell’Amministrazione adì il TAR Lazio; nel corso del giudizio Roma Capitale adottò la determina dirigenziale di rigetto dell’istanza di sanatoria, impugnata con motivi aggiunti. Il TAR respinse la domanda e la società propose appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama il tradizionale orientamento secondo cui, in materia edilizia, il silenzio assenso è sottoposto a una disciplina speciale che ne definisce presupposti e condizioni, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 10076 del 2024, sez. IV, n. 113 del 2019 e n. 1767 del 2014.

Per il condono, in particolare, la giurisprudenza maggioritaria esclude che il solo decorso del termine e l’adempimento degli oneri siano sufficienti: serve la prova della ricorrenza di tutti i requisiti di ammissibilità della sanatoria (Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 e n. 5606 del 2024; sez. VI, n. 10799 e n. 1824 del 2023). Il Collegio condivide quindi la tesi del TAR sulla natura speciale della normativa.

Nel caso concreto, alla data del 31 marzo 2003 l’immobile era solo parzialmente tamponato e con copertura precaria. Esso non poteva dirsi ultimato né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, ancorché destinato a deposito. Il Collegio richiama la nozione di edificio completo almeno al rustico — opera mancante delle sole finiture ma comprensiva delle tamponature esterne — e quella di completamento funzionale, che implica uno stato di avanzamento tale da consentirne potenzialmente la fruizione (Cons. Stato, sez. II, n. 2160 del 2020).

Mancando il presupposto del completamento entro il termine, non poteva formarsi alcun silenzio assenso, e il diniego opposto dall’Amministrazione è immune dai vizi dedotti. La Corte respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese processuali del grado, liquidate in 4.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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