Annullato lo scioglimento d’autorità della cooperativa per effetto della declaratoria di incostituzionalità (TAR Liguria n. 575 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza dichiarativa di incostituzionalità di una norma non comporta la caducazione automatica del provvedimento amministrativo emanato sulla sua base, ma ne determina l’invalidità sopravvenuta per violazione della norma dichiarata incostituzionale, sempre che il provvedimento si riferisca a un rapporto non ancora esaurito e che, in ossequio al principio della domanda, sia stato tempestivamente impugnato con deduzione del vizio di costituzionalità. È illegittimo il decreto ministeriale di scioglimento per atto d’autorità di una società cooperativa emanato in applicazione dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002, nella parte in cui tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2025, per la sproporzione della misura dello scioglimento rispetto alla mera omissione comunicativa contestata all’ente.

Il Fatto

Una società cooperativa, gestrice di un impianto sportivo, era stata sottoposta a revisione ordinaria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Il revisore incaricato aveva richiesto l’inoltro di una serie di documenti entro sette giorni, ma la cooperativa, per un asserito disguido organizzativo, non aveva fornito riscontro nei termini, neppure in seguito ai solleciti. Il revisore aveva pertanto trasmesso al Ministero una relazione di mancata revisione. Nonostante la successiva istanza di riesame presentata dalla società, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva disposto lo scioglimento d’autorità della cooperativa ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002, che richiama l’art. 2545-septiesdecies cod. civ., per sottrazione alla vigilanza.

La società aveva impugnato gli atti ministeriali deducendo tre motivi, tra cui la sproporzione della misura estrema dello scioglimento rispetto all’irregolarità formale contestata, anche alla luce della questione di costituzionalità dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002, rimessa alla Corte costituzionale dal Consiglio di Stato. Accolta l’istanza cautelare in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale, la Corte costituzionale si era pronunciata dichiarando l’illegittimità della norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002 e dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., in ragione della sproporzione tra la misura sanzionatoria dello scioglimento d’imperio e la mera irregolarità comunicativa. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 21.7.2025, aveva dichiarato illegittimo l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220/2002, nella parte in cui prevede lo scioglimento per atto d’autorità per gli enti cooperativi che si sottraggono alla vigilanza, anziché la nomina di un commissario ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies cod. civ., che si sostituisce agli organi amministrativi limitatamente agli specifici adempimenti indicati.

La sentenza dichiarativa di incostituzionalità esplica effetti anche nel giudizio in corso, poiché il provvedimento impugnato era stato emanato in applicazione della medesima norma dichiarata illegittima. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale declaratoria non comporta la caducazione automatica del provvedimento, ma ne determina l’invalidità sopravvenuta, a condizione che il rapporto non sia esaurito e che il provvedimento sia stato tempestivamente impugnato con deduzione del vizio di costituzionalità poi accolto.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva tempestivamente impugnato il decreto ministeriale del 4.2.2025 e ne aveva censurato la legittimità anche sotto il profilo dell’incostituzionalità della norma applicata. Il motivo è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di scioglimento d’imperio.

Le restanti censure sono state dichiarate improcedibili per difetto di interesse, atteso che l’accoglimento del terzo motivo era idoneo a determinare l’annullamento dell’atto lesivo e il conseguimento del bene della vita. Il Collegio ha precisato che resta salva la potestà del Ministero di riesercitare il potere in applicazione del quadro normativo risultante dalla pronuncia del Giudice delle leggi. La recente evoluzione normativa ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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