Parcheggio su fondo agricolo senza opere non integra abuso edilizio (Cons. Stato n. 10374 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione di un fondo agricolo a parcheggio di automezzi, in assenza di esecuzione di opere edilizie significative, non integra un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e non legittima l’ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi. L’eventuale presenza di rifiuti sul terreno impone all’amministrazione di verificare la violazione della normativa ambientale e sanitaria, ma non dimostra di per sé l’esecuzione di attività edilizia priva del prescritto titolo. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo fondato esclusivamente sulla disciplina urbanistica, restando fermo il potere del Comune di adottare autonome determinazioni in materia ambientale.

Il Fatto

Il Comune di Siano aveva ingiunto ad alcune proprietarie il ripristino dello stato dei luoghi di un terreno ricadente in zona agricola produttiva e in fascia di rispetto cimiteriale, adibito a parcheggio di automezzi in assenza di titolo edilizio. L’ordinanza richiamava un verbale di accertamento nel quale si documentavano la presenza di automezzi, un manufatto in cemento grezzo, cumuli di rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici fuori uso e rottami ferrosi.

Le ricorrenti impugnavano l’ordinanza davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, deducendo l’insussistenza di un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante per mancanza di opere edilizie e la compatibilità del parcheggio con il PUC nella fascia di rispetto cimiteriale. Il TAR respingeva il ricorso, valorizzando la trasformazione del fondo in area di stoccaggio di rifiuti in carenza di autorizzazioni edilizie e ambientali. Le soccombenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra l’analisi sulla natura del provvedimento impugnato in primo grado, incentrato sull’ipotizzata violazione della disciplina urbanistica del territorio. Il Collegio verifica quindi se la condotta contestata integri effettivamente un intervento edilizio assoggettato a titolo abilitativo.

Dagli atti di causa emerge che l’area è stata destinata a parcheggio di veicoli senza l’esecuzione di opere significative. Questo dato è decisivo: la mera utilizzazione del fondo per la sosta di automezzi, in assenza di trasformazioni materiali del suolo, non realizza quel cambio di destinazione d’uso che la normativa urbanistica assume a presupposto del controllo edilizio.

La Corte affronta poi il rilievo centrale della sentenza appellata, ossia la presenza di rifiuti sul terreno. Il Collegio riconosce che tale circostanza comporta la necessità di verificare la violazione della pertinente normativa ambientale e sanitaria. Tuttavia, precisa che essa non implica, di per sé, l’esecuzione di attività edilizia priva del prescritto titolo. I due piani — quello urbanistico-edilizio e quello ambientale — restano distinti e non possono essere sovrapposti per fondare la legittimità dell’ordine di ripristino.

Da qui l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado. Il Collegio tiene tuttavia a precisare che resta fermo il potere dell’amministrazione comunale di adottare eventuali determinazioni relative alla materia ambientale e sanitaria, così preservando la possibilità di un autonomo esercizio del potere repressivo su un diverso titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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