Revoca del nulla osta stagionale per carenza originaria dei presupposti (TAR Veneto n. 1507 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro rilasciato in via accelerata, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, non consolida alcuna posizione di affidamento tutelabile in senso impeditivo della revoca. Ove i controlli successivi facciano emergere la carenza originaria dei presupposti, l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022 impone la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso quale effetto legale dell’accertamento, senza necessità di una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca è validamente effettuata presso il domicilio digitale eletto sul portale, senza che il lavoratore possa dolersi di un difetto di partecipazione ove il contraddittorio si sia effettivamente svolto. La revoca conseguente al controllo successivo non è subordinata alla prova dell’attualità dell’interesse pubblico, ma alla verifica dei requisiti richiesti per l’ingresso.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato ai fini della sua assunzione, per lavoro stagionale, alle dipendenze di una società agricola. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023 e il nulla osta era stato rilasciato nel gennaio 2024 nell’ambito del regime acceleratorio previsto dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
Nel febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo, rilevando carenze documentali; seguivano osservazioni e integrazioni. Dopo una pronuncia del giudice amministrativo che ordinava di definire il procedimento, la Prefettura avviava la revoca e adottava il provvedimento conclusivo. Il ricorrente deduce difetto di notifica del preavviso, carenza di motivazione sull’interesse pubblico e violazione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’inquadramento della fattispecie. La revoca non è annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma effetto legale disciplinato dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022: il rilascio anticipato del nulla osta resta esposto alla verifica successiva dei presupposti non ancora accertati.
Quanto alla partecipazione, la comunicazione di avvio recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individuava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale. Il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sia stato in concreto impedito; il contraddittorio si è svolto con plurime memorie e integrazioni.
Il Collegio richiama i precedenti evocati in tema di valutazione delle osservazioni tardive — T.A.R. Napoli n. 3963 del 2006, T.A.R. Veneto n. 2984 del 2007, T.A.R. Salerno n. 1632 del 2020 — e ne conferma il principio, che non conduce però all’annullamento. Il provvedimento dà conto dei solleciti, dell’adempimento parziale e delle ragioni del mancato superamento dei motivi ostativi; la parte oppone la mera esistenza di produzioni, senza dimostrarne la completezza.
L’affidamento non assume consistenza impeditiva. Il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già col preavviso del febbraio 2024 e il visto d’ingresso era stato ottenuto in epoca successiva; la successiva assunzione non sana la mancanza dei requisiti. La pronuncia che aveva definito il giudizio sul silenzio si limitava a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del nulla osta.
Nel merito delle carenze, la motivazione per relationem è legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e puntuale. L’art. 30-bis del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza in relazione al luogo effettivo della prestazione, ma questo va documentato; l’apertura dell’unità produttiva è stata provata solo nel luglio 2025. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige una proposta contrattuale completa, che la scheda depositata non recava. Infine, il Collegio revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza desumibile dagli atti.
Nota della Redazione
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