Condono edilizio in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 689 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria le opere abusive purché congiuntamente realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spetta adottare l’ordine di demolizione in caso di diniego; la Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il proprio avviso vincolante, senza poter disporre la riduzione in pristino. Il carattere vincolato del provvedimento esclude la rilevanza del preavviso di rigetto e consente la motivazione per relationem.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha negato l’accertamento della compatibilità paesaggistica su un’istanza di condono edilizio e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L’atto riguarda il cambio di destinazione d’uso, con lieve ampliamento, di un piccolo fabbricato sito in area vincolata.

Il Comune aveva istruito favorevolmente la sanatoria. La società ha dedotto la formazione del silenzio-assenso, l’omesso preavviso di rigetto, l’illegittimità della circolare assessoriale richiamata e l’incompetenza della Soprintendenza a disporre la riduzione in pristino. Ha spiegato intervento ad adiuvandum la promissaria acquirente dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile. Per l’orientamento consolidato, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003 consente la sanatoria in zona vincolata solo in presenza di condizioni che devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Il Tribunale esclude poi la formazione del silenzio-assenso. La Corte Costituzionale n. 155 del 15 luglio 2021 ha chiarito che l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004 è abrogato per effetto dell’estensione in Sicilia dell’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici. L’art. 17-bis della stessa legge presuppone inoltre la trasmissione dello schema di provvedimento, adempimento non previsto dalla disciplina del condono, che contempla il silenzio-inadempimento. La decisione risultava comunque interamente vincolata.

Nel merito il Collegio richiama la nozione ampia di volume e di superficie utile rilevante ai fini paesaggistici, comprensiva di qualsiasi nuova edificazione e anche dei volumi tecnici o interrati; il cambio di destinazione d’uso tra categorie non omogenee incide sul carico urbanistico. Trattandosi di atti vincolati, non occorrono comparazione degli interessi né motivazione sull’interesse pubblico concreto; sono superflui l’avviso di avvio e il preavviso di rigetto, ed è ammessa la motivazione per relationem.

Il ricorso è quindi infondato quanto al diniego. Esso è però accolto su un punto specifico: il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, cui spetta l’adozione dei provvedimenti repressivi in caso di diniego. Nessuna norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di disporre la riduzione in pristino. L’atto è pertanto annullato nella sola parte in cui impone il ristabilimento dello stato dei luoghi, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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