Ritiro cautelare di armi per guardia particolare giurata: necessaria motivazione rafforzata (TAR Sardegna n. 57 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ritiro cautelare amministrativo di armi e munizioni, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, richiede una motivazione rafforzata e una maggiore pregnanza istruttoria quando l’espresso giudizio di non affidabilità sia idoneo a incidere su attività lavorative fondate sull’uso di armi, quale quella di guardia particolare giurata. In tali ipotesi, la misura limitativa produce conseguenze particolarmente afflittive e pregiudizievoli sulla posizione lavorativa, retributiva e professionale dell’interessato, sicché il difetto di motivazione rafforzata legittima l’accoglimento della domanda cautelare, con sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata, impugnava il decreto del Prefetto con cui era stato disposto il ritiro cautelare amministrativo delle armi e munizioni detenute, unitamente agli atti correlati, tra cui il verbale di ritiro della Legione dei Carabinieri e le relative note e annotazioni di polizia giudiziaria. L’interessato chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, deducendo la lesione della propria capacità lavorativa, fondata sull’uso delle armi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, investito dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto dirimente la particolare natura dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente. In ragione del fatto che l’espresso giudizio di non affidabilità è idoneo a produrre conseguenze particolarmente afflittive sull’attività lavorativa di una guardia particolare giurata, il Collegio ha ravvisato la necessità di una motivazione rafforzata del provvedimento di ritiro, come da consolidata giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, III, n. 3081/2025). Tale motivazione rafforzata non è stata, nella specie, riscontrata nel provvedimento impugnato.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha evidenziato che il mantenimento degli effetti del provvedimento interdittivo sarebbe suscettibile di determinare la sospensione o la perdita del posto di lavoro del ricorrente, incidendo sulla possibilità di esercitare la propria attività professionale. Tale danno è stato qualificato come grave e irreparabile.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente al riesame che l’Amministrazione potrà condurre anche sulla scorta della documentazione medica prodotta dall’interessato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza del 13 ottobre 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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