Progressione verticale: soccorso istruttorio non sana l’inversione dei titoli (TAR Sicilia n. 691 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale, il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non può essere invocato per sanare l’inversione tra titolo di accesso e titolo ulteriormente valutabile dichiarata dal candidato. Tale condotta integra una scelta sostanziale, coperta dal principio di autoresponsabilità, non un errore materiale riconoscibile. Consentire la rettifica dopo la scadenza del termine violerebbe la par condicio dei concorrenti, riconoscendo a uno di essi un’opportunità di ottimizzazione del punteggio preclusa agli altri. Il principio di pertinenza del titolo rispetto alle funzioni, espressione dell’art. 97 Cost., opera anche per l’accesso alle progressioni verticali.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 16 maggio 2025, un dipendente ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta da un Comune per la progressione verticale verso l’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, profilo di Funzionario Tecnico. La lex specialis ammetteva i dipendenti in possesso, alternativamente, di laurea con cinque anni di esperienza o di diploma con dieci anni di esperienza. La tabella valutativa attribuiva 2,5 punti per un titolo di studio ulteriore, purché attinente al profilo di destinazione.
Il ricorrente, in possesso sia del diploma di maturità classica sia del diploma di geometra, indicava il geometra come titolo di accesso e la maturità classica quale titolo ulteriore valutabile. La Commissione non assegnava alcun punteggio alla maturità classica, giudicata non attinente al profilo tecnico. Il candidato si collocava così in posizione non utile con 42,10 punti. Ha quindi dedotto l’errore materiale nella compilazione e l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio, insieme al difetto di motivazione e alla violazione del favor partecipationis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. La domanda di partecipazione conteneva una scelta chiara e non equivocabile: il candidato ha imputato il diploma di geometra ai requisiti di accesso e ha presentato la maturità classica come titolo ulteriore, specificando testualmente trattarsi di “titolo di studio ulteriore al diploma di geometra”. Non si ravvisa alcuna ambiguità, contraddizione interna o errore materiale riconoscibile che imponesse l’esercizio del potere-dovere di soccorso istruttorio.
Il Giudice richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 343 del 24 aprile 2025, secondo cui il soccorso istruttorio non si giustifica quando confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione, quando questi possano incidere sulla posizione degli altri candidati. Nella stessa direzione è citato il Consiglio di Stato n. 7118 del 27 agosto 2025, che esclude l’invocabilità del soccorso istruttorio quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa quando sussistano obblighi di correttezza fondati sugli artt. 2 e 97 Cost.
Consentire la modifica ex post della qualificazione dei titoli, dopo la scadenza del termine, si tradurrebbe in una modifica sostanziale della domanda di partecipazione e in una palese violazione della par condicio. Il Collegio esclude che sia ammissibile una “riconfigurazione” della domanda volta a massimizzare il punteggio, quando la dichiarazione originaria era chiara e priva di ambiguità. La Commissione ha quindi legittimamente valutato la maturità classica come titolo non attinente al profilo tecnico.
In via assorbente, il Tribunale osserva che l’eventuale accoglimento della tesi del ricorrente non gli recherebbe alcun vantaggio. Se la maturità classica fosse stata indicata come titolo di accesso per un profilo di Funzionario Tecnico, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza del requisito essenziale, in applicazione del principio di pertinenza del titolo di studio rispetto alle mansioni, espressione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il diploma di maturità classica non è congruente con materie quali edilizia, urbanistica, topografia e infrastrutture.
È infine infondato il vizio di motivazione: il verbale con cui è stato respinto il reclamo espone in modo logico e congruo le ragioni della mancata attribuzione del punteggio. Il ricorso è respinto e le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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