Esclusione dal concorso annullata se il procedimento disciplinare si conclude senza addebiti (TAR Lazio n. 11339 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola escludente di cui all’art. 635, comma 2-bis, cod. ord. militare, correlata alla pendenza di un procedimento disciplinare, va interpretata in senso costituzionalmente orientato, ai sensi degli artt. 3, 27 e 97 Cost., e perde la propria funzione protettiva quando il procedimento disciplinare si conclude senza l’adozione di alcun provvedimento a carico dell’interessato. In tal caso, l’esclusione dal concorso disposta sulla sola base della mera pendenza del procedimento risulta priva di idonea giustificazione e va annullata per violazione dei principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Un Carabiniere, risultato vincitore del concorso per l’ammissione al corso triennale per Allievi Marescialli, veniva escluso dalla procedura con determinazione del 23 ottobre 2025. Il provvedimento era motivato dalla pendenza di un procedimento disciplinare, scaturito da un procedimento penale per il reato di lesioni, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Il militare, già ammesso alla frequenza del corso, impugnava l’esclusione davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 635, comma 2-bis, cod. ord. militare data dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del motivo relativo alla violazione dell’art. 635, comma 2-bis, cod. ord. militare. Ha rilevato in via preliminare l’assenza di controinteressati in senso tecnico, poiché il gravame era circoscritto al solo provvedimento di esclusione e non si estendeva alla graduatoria di merito, né risultava una rettifica della stessa.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale formatosi sull’ipotesi di esclusione per pendenza di procedimento penale di cui all’art. 635, comma 1, lett. g-bis, cod. ord. militare, disposizione in diretto collegamento con il comma 2-bis evocato nel caso di specie. Secondo tale orientamento, la clausola escludente esaurisce la sua ratio – protezione dell’interesse pubblico a una corretta selezione del personale delle Forze armate – qualora il procedimento pendente pervenga a un esito pienamente favorevole all’interessato.
Il Collegio ha esteso tali coordinate al procedimento disciplinare, rilevando che lo stesso si era concluso in data successiva all’esclusione senza l’adozione di alcun provvedimento a carico del militare. La definizione del procedimento senza addebiti ha eliso in radice la funzione protettiva della clausola, privando la determinazione espulsiva di idonea giustificazione.
L’esclusione è stata pertanto annullata, con assorbimento delle ulteriori censure relative al difetto di istruttoria e alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di doglianze destituite di autonomo rilievo rispetto all’accoglimento del motivo principale.
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Nota della Redazione
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