Condono e rimborso IRPEG: limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 14936 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale ex art. 16 l. n. 289/2002, la definizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento preclude il rimborso dei crediti d’imposta esposti nella dichiarazione per il medesimo anno, quando tali crediti siano stati compensati con il maggior debito accertato. Il recupero delle somme versate anteriormente alla definizione è consentito solo nell’ipotesi eccezionale di cui al quinto comma, cioè di totale soccombenza dell’amministrazione nel giudizio di merito. Nel giudizio di rinvio il contribuente non può rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, né introdurre questioni nuove rispetto al tema di decisione fissato dalla sentenza rescindente.
Il Fatto
Una banca presentava dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG per l’anno d’imposta 1984, esponendo una perdita fiscale e un credito complessivo di oltre quaranta miliardi di lire, di cui chiedeva il rimborso. Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento, accertando un maggior reddito imponibile in luogo della perdita dichiarata.
Nel giudizio di impugnazione dell’accertamento, pendente il ricorso per cassazione, la banca presentava istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 16 l. n. 289/2002. La società chiedeva poi il rimborso del credito IRPEG e impugnava il silenzio rifiuto dell’Ufficio. Dopo l’accoglimento del ricorso erariale con rinvio, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società. Contro tale decisione la banca propone ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dei poteri del giudice del rinvio. Richiamando la propria ordinanza n. 28646/2021, ribadisce che il ricorso avverso la decisione resa in sede di rinvio implica il potere-dovere di interpretare direttamente il contenuto e la portata della precedente statuizione, mantenendo la decisione entro i limiti fissati dalla legge. Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale le parti non possono avanzare richieste nuove né difese che alterino il tema di decisione.
La Corte distingue poi i limiti dei poteri del giudice di rinvio a seconda che l’annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto, senza modificare l’accertamento dei fatti. Nella terza ipotesi la potestas iudicandi può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nel rispetto delle preclusioni e decadenze.
Nel merito il primo motivo è infondato, perché sollecita una disapplicazione del principio di diritto espresso nella sentenza rescindente. La Corte aveva già affermato che la scelta di aderire alla definizione agevolata preclude il rimborso delle maggiori somme versate, salva la deroga dell’art. 16, comma 5, e che la novazione del rapporto tributario estingue reciprocamente debiti e crediti. Il compito demandato alla CTR era solo verificare se il credito fosse stato compensato nell’avviso di accertamento, non esaminare gli esiti dell’impugnativa. La ricorrente, di fatto, propone un’interpretazione difforme dal principio affermato, in violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Il secondo e il terzo motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. L’art. 16, comma 5, prevede in via eccezionale la restituibilità solo in caso di soccombenza dell’amministrazione; fuori da tale ipotesi, il condono incide definitivamente sui debiti e non dà luogo a restituzione degli importi eccedenti. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, perché introducono elementi nuovi rispetto al tema fissato dalla sentenza rescindente e alle direttive impartite. Il sesto motivo, prospettante una questione di legittimità costituzionale, è infondato: la libera scelta del contribuente di richiedere il rimborso anziché il riporto a nuovo del credito non è incisa dalla decisione impugnata.
Nota della Redazione
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