Motivazione per relationem e decisione implicita delle eccezioni nulle (Cass. civ. Sez. V n. 14937 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza la cui motivazione riproduca testualmente il contenuto di un atto di parte non è nulla qualora le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive, non essendo imposta al giudice l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. La decisione implicita di un’eccezione di nullità è configurabile quando questa risulti superata e travolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui esame presupponga come necessario antecedente logico-giuridico la sua irrilevanza o infondatezza. Il vizio di motivazione rileva ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile.

Il Fatto

Una società esercente attività di trasporto merci su strada subiva una verifica fiscale. I verificatori contestavano una serie di contratti di subtrasporto stipulati con altre società, ritenute solo formalmente distinte ma riconducibili a un unico centro decisionale, per l’uso promiscuo di locali, mezzi e personale. Secondo l’accertamento le operazioni erano prive di reale giustificazione economica e dirette a ottenere un risparmio d’imposta.

L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per recupero di IRES, IRAP e IVA e irrogava sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’atto impositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per aver la Commissione Tributaria Regionale trascritto pressoché integralmente l’atto di appello dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il collegio ha fatto proprio il percorso argomentativo esposto, dichiarando regolare il procedimento di verifica e legittimo l’avviso di accertamento. Trova così applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 642 del 2015, recentemente ribadito da Sez. V, ordinanza n. 29028 del 2022: la sentenza che riproduce un atto di parte senza aggiungere nulla non è nulla se le ragioni della decisione restano attribuibili al giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive.

Il secondo e il terzo motivo lamentavano, ex art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su due eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento: per mancata notifica dell’invito a fornire chiarimenti ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e per difetto di motivazione, essendo l’atto motivato per relationem rispetto al processo verbale di constatazione. La Corte li ha giudicati infondati, richiamando la giurisprudenza secondo cui la decisione implicita di un’eccezione è configurabile quando questa risulti superata dalla incompatibile soluzione di altra questione, qui rappresentata dalla statuizione di legittimità dell’atto impositivo, la cui proposizione era stata espressamente riferita in sentenza.

Il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. Il vizio di omesso esame deve riferirsi a un preciso accadimento storico-naturalistico, non a questioni o deduzioni difensive. La Corte ha osservato che tutti i fatti storici indicati risultano esaminati dalla Commissione, che non li ha considerati ostativi alla valutazione di elusività. Al fondo, la ricorrente sollecitava una rilettura nel merito degli elementi di prova, estranea al giudizio di legittimità.

Il sindacato sulla motivazione resta circoscritto, secondo Sez. Un. n. 8053 del 2014, alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., con esclusione di qualunque rilievo del semplice difetto di sufficienza. Quanto agli ultimi due motivi, sulle spese, la Corte li ha rigettati: la Commissione, riformando in senso sfavorevole alla società, non doveva alcuna statuizione espressa sull’appello incidentale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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