Esenzione ICI e riparto dell’onere probatorio sul requisito oggettivo (Cass. civ. Sez. V n. 34762 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo — lo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o equiparate — e di un requisito soggettivo, costituito dall’attività svolta da un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Il requisito oggettivo, in base ai principi generali, è onere del contribuente dimostrare, e non può desumersi esclusivamente da documenti che attestino “a priori” la destinazione dell’immobile, occorrendo verificare l’attività in concreto svolta. La specificità dei motivi di appello in materia tributaria, ex art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, va desunta dal complesso dell’atto e interpretata restrittivamente, essendo disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ometta qualsiasi provvedimento, anche implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto.

Il Fatto

La Regione ricorrente impugnava davanti alla Commissione tributaria regionale la decisione di primo grado sfavorevole, relativa a un avviso di accertamento per ICI dell’anno 2010. La CTR accoglieva l’appello del Comune e dichiarava legittimo l’atto impositivo, sul rilievo che gli immobili regionali, per le categorie catastali considerate, non risultavano destinati a fini istituzionali.

La Regione proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo il giudicato interno sul vizio di motivazione dell’avviso, la tardività dell’impugnazione del Comune, la violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio e l’omessa pronuncia sulle sanzioni. Il Comune resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e affronta congiuntamente i primi tre motivi, che investono il preteso giudicato interno e la specificità dell’appello del Comune. I giudici di legittimità osservano che nell’atto di appello la questione della motivazione dell’avviso di accertamento era stata espressamente trattata, contestandosi che l’avviso debba contenere le prove della pretesa fiscale. L’appello era dunque specifico anche su tale vizio, con conseguente esclusione di qualsiasi preclusione interna.

La Corte fissa sul punto il criterio interpretativo, richiamando Cass. Sez. 5 n. 707 del 2019, Cass. Sez. 5 n. 15519 del 2020 e Cass. Sez. 5 n. 32954 del 2018: la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Ogni volta che l’atto esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve essere consentito l’effettivo sindacato sul merito dell’impugnazione.

Il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ., è parimenti infondato. La sentenza di secondo grado ha accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che oltre al criterio soggettivo occorre il requisito oggettivo, cioè la destinazione dell’immobile a un fine istituzionale, e che tale destinazione non è stata provata. La Corte ribadisce il principio già espresso da Cass. Sez. 5 n. 5485 del 2008, Cass. Sez. 5 n. 14094 del 2010 e Cass. Sez. 5 n. 4829 del 2015: l’onere della prova del requisito oggettivo grava sul contribuente. In assenza di prova della destinazione a finalità istituzionale, la provenienza degli immobili dall’ente soppresso non assume rilievo dirimente.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte esclude l’omessa pronuncia, richiamando Cass. Sez. 5 n. 27551 del 2024: il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice ometta qualsiasi provvedimento, anche implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto. Nella specie la sentenza ha pronunciato implicitamente per il rigetto della questione sulle sanzioni. In ogni caso, nessuna incertezza normativa oggettiva sussiste sulla questione dell’esenzione, potendo l’incertezza riguardare al più la prova del requisito oggettivo. Segue la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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