Scomputabili dal condono le somme versate per la definizione delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 4613 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197 del 2022, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ivi compresi gli importi versati per la definizione delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. L’espressione normativa, più ampia di quella delle precedenti disposizioni condonistiche, impone di valorizzare ogni somma corrisposta in costanza della controversia che si intende definire, senza distinguere in base al titolo del versamento. L’opposta lettura determinerebbe una disparità di trattamento fra chi ha pagato, pur in misura ridotta, le sanzioni e chi nulla ha versato, entrambi tenuti alla medesima somma, con violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. Il diniego opposto dall’ufficio è impugnabile davanti all’organo che ha dichiarato l’estinzione e costituisce motivo di revocazione del relativo provvedimento, con ricorso proposto congiuntamente al contribuente ovvero attivabile dalla stessa amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello della società contribuente contro la sentenza di primo grado, annullando l’avviso di accertamento che aveva contestato, ai fini Ires per il 2014, la deducibilità di perdite su crediti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Nelle more, la società ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022, deducendo di aver già versato, con modello F24, l’importo di euro 45.954,63 per la definizione delle sole sanzioni, ritenuto superiore al dovuto. Il Presidente della sezione tributaria ha dichiarato l’estinzione del giudizio con decreto n. 31735/2023. L’Ufficio ha poi notificato il diniego della definizione, per importo inferiore al dovuto, e ha chiesto la revocazione del decreto; la società ha impugnato il diniego con ricorso iscritto al n. 8750/2024.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due giudizi, ravvisando uno stretto rapporto di pregiudizialità tra la decisione sul diniego e quella sull’atto impositivo. La definizione agevolata, in quanto forma atipica di definizione del rapporto tributario, assume carattere logicamente prevalente, secondo il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 1518 del 2016.

Quanto alla disciplina applicabile, i commi 197 e 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 subordinano l’estinzione al solo deposito della domanda e della prova del versamento, senza attendere il termine assegnato all’Agenzia per il diniego. Il comma 200 ne fissa le modalità di notificazione e il termine di impugnazione; il comma 201 prevede che il diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione. La Corte, richiamando Corte cost. n. 189 del 2024, legge la disposizione nel senso che essa esprime due norme: la prima configura il diniego come motivo di revocazione, azionabile da entrambe le parti; la seconda impone al solo contribuente di proporre congiuntamente istanza di revocazione e ricorso, per evitare conflitti di giudicato. La competenza funzionale resta del giudice che ha dichiarato l’estinzione.

Nel merito, il diniego si fondava sulla scomputabilità dei soli importi versati a titolo provvisorio e di riscossione frazionata, restando esclusi quelli pagati per la definizione delle sanzioni, in quanto non più oggetto di contestazione. La Corte richiama la propria precedente Cass. n. 2378 del 2023, resa sull’omologa previsione dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 119 del 2018, e ne conferma la soluzione.

L’argomento letterale è decisivo: il legislatore ha voluto scomputabili le somme versate a qualsiasi titolo in costanza di giudizio, abbandonando ogni riferimento alla riscossione in pendenza di causa. A questo si aggiunge l’argomento logico sistematico: accogliere la tesi erariale comporterebbe un trattamento deteriore per chi ha pagato rispetto a chi nulla ha versato, in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost. Il ricorso contro il diniego è quindi tempestivo e fondato; i primi due motivi sono accolti e i restanti tre restano assorbiti.

Ne segue la revocazione del decreto di estinzione e, in accoglimento del ricorso contro il diniego, la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata. Le spese dei giudizi di merito e legittimità restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 1, comma 197; quelle relative al diniego sono poste a carico dell’Agenzia soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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