Omessa pronuncia sulle eccezioni tributarie e vizio di motivazione della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 4616 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, investito di specifiche eccezioni ritualmente proposte e riproposte, le definisca con una formula di stile dichiarandole assorbite, senza esaminarle nel merito, incorre nella nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando la domanda o l’eccezione non trovi alcun esame, non quando il giudice ne decida attribuendo rilievo a ragioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti. Il vizio di ultrapetizione, invece, presuppone l’alterazione degli elementi obiettivi dell’azione e non si configura quando il giudice valuti autonomamente gli elementi documentali e processuali necessari alla decisione. In tema di accertamento analitico-induttivo fondato sulle percentuali di ricarico, la scelta del criterio della media ponderata in luogo di quella aritmetica semplice integra valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un’attività di commercio al dettaglio di carni e altri beni, impugnava davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con metodo analitico-induttivo, basato sulle percentuali di ricarico, per l’anno 2007, ai fini Irpef, Irap e Iva. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza di appello il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, dolendosi in particolare dell’omesso esame di fatti decisivi e della mancata pronuncia su una serie di eccezioni formulate in primo grado e riproposte in appello.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, nella formulazione introdotta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, impone al ricorrente di indicare il fatto, il dato da cui esso risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività. Il ricorrente, invece, si era limitato a menzionare elementi — come i criteri seguiti dai verificatori nella determinazione degli scarti di merce — la cui mancata valorizzazione rientra nell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in legittimità.

Anche il secondo motivo, per asserita ultrapetizione, è respinto. La Corte ricorda che il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice alteri il petitum o la causa petendi o attribuisca un bene diverso da quello conteso, mentre non riguarda le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva applicato il criterio della media ponderata in coerenza con le stesse difese dell’Ufficio, che aveva suddiviso le merci in gruppi omogenei con percentuali distinte.

È invece fondato il quarto motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per non avere il giudice di appello esaminato specifiche eccezioni: la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per mancata allegazione del processo verbale di constatazione; la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000; la violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 600/1973; il difetto di motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973; e, sul versante sanzionatorio, la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997. La CTR si era limitata ad affermare, ellitticamente, che tutti gli altri motivi erano da considerarsi assorbiti.

Tale assorbimento generalizzato è illegittimo: le eccezioni, ritualmente proposte e riproposte, esigevano una pronuncia, non un rinvio implicito. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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