Ricorso inammissibile se manca prova della subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18880 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro subordinato la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro costituisce elemento essenziale e indefettibile, che inerisce alle modalità di svolgimento della prestazione e non al solo risultato (cfr. Cass. n. 4500 del 2007). Ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto l’individuazione del parametro normativo, mentre la valutazione delle risultanze processuali costituisce accertamento di fatto incensurabile se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 24423 del 2022; Cass. n. 35675 del 2021). Grava su chi invoca la subordinazione l’onere di allegare e provare l’eterodirezione, non essendo sufficienti le buste paga. Il ricorso che denunci il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. è inoltre inammissibile in caso di doppia conforme, per la preclusione di cui all’art. 348 ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali versati da una società per un periodo dall’istituto illegittimamente escluso dal computo generale, con conseguente riliquidazione dei ratei e corretta corresponsione della NASPI. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha respinto l’appello, rilevando che, stante la qualità di socio e il ruolo di amministratore già rivestito nella società, spettava al ricorrente dimostrare la natura subordinata del rapporto.
Secondo la Corte territoriale, nessun elemento utile era stato allegato o fornito: le buste paga prodotte non bastavano a dimostrare la reale natura del rapporto, né erano state formulate richieste di prova dichiarativa sulle modalità di svolgimento dello stesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, riferito cumulativamente alle ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo il motivo inammissibile. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui lo schema dell’art. 2094 cod. civ. esige la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, elemento che attiene alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione e non al solo risultato.
Da tale premessa discende il riparto dei poteri in sede di legittimità: è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti applicabili al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo; costituisce invece accertamento di fatto, come tale incensurabile se motivato, la valutazione delle risultanze processuali diretta a verificare l’integrazione di quel parametro.
Nel caso concreto i giudici di merito hanno esaminato gli elementi istruttori, in particolare le buste paga, escludendone l’idoneità a dimostrare l’effettività del rapporto e il suo concreto atteggiarsi, ovvero la sottoposizione a eterodirezione. Mancavano deduzioni su orari, sede di lavoro e modalità di esercizio della prestazione, mentre risultavano accertate la qualità di socio e il ruolo di amministratore, oltre ad alcune discrasie sulle mansioni svolte. Le stesse buste paga non provavano l’effettiva dazione di un compenso periodico, non indicando i bonifici in atti le mensilità di riferimento.
La Corte rileva quindi l’assenza di violazione di legge e di omesso esame. Sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il motivo si scontra con la preclusione del combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ., essendo la sentenza d’appello integralmente confermativa di quella di primo grado. Quanto al n. 3), il ricorrente non chiarisce perché i giudici avrebbero invertito l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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