Cessazione della materia del contendere ed esclusione del contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 21320 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua conclusione, ove non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. A essa conseguono la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata e l’assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio: la misura opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e, essendo eccezionale e latamente sanzionatoria, è di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva deciso il giudizio relativo all’impugnazione di un avviso di rettifica concernente il classamento catastale di un impianto. L’amministrazione finanziaria è rimasta intimata.

Nelle more del giudizio il consorzio ha depositato memoria, dando atto dell’intervenuto accordo con l’ufficio sulla categoria catastale controversa, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, sulla base di quanto dedotto e richiesto dal ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda su una qualificazione precisa dell’istituto. La pronuncia di cessazione è una fattispecie di estinzione del processo, racchiusa in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Da tale qualificazione derivano due conseguenze. Per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei gradi precedenti e non passate in cosa giudicata. Per l’altro, l’assoluta inidoneità della pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167.

La Corte dichiara quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Un’ultima questione riguarda il contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. Il Collegio esclude che tale obbligo operi in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio. La misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e latamente sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come già affermato da Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e Cass., 12 novembre 2015, n. 23175.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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