Successione del Comune al consorzio e interruzione del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1702 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione dei rapporti giuridici da un consorzio di enti locali al comune, in esecuzione della soppressione dei consorzi di funzioni disposta dall’art. 2, comma 186, legge n. 191 del 2009, non integra una successione a titolo universale inter vivos e non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ. La successione universale presuppone che il primo soggetto sia cessato e abbia perso la capacità di essere parte (art. 75 cod. proc. civ.): lo svuotamento patrimoniale non prova il venir meno del soggetto. Per gli enti pubblici non iscritti al registro delle imprese l’estinzione non coincide con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ma con la formale cessazione dall’ufficio del commissario liquidatore, incombendo su chi la invoca l’allegazione di tale evento. In difetto, la fattispecie va ricondotta alla successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ., che non interrompe il processo. È infine inammissibile il motivo che, formalmente prospettato come violazione di norme di diritto, tenda in realtà a provocare un riesame della valutazione delle prove.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un consorzio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei liquami convenivano in giudizio il proprio datore di lavoro davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per far accertare il diritto a percepire, sulla liquidazione del consorzio, il compenso per lavoro straordinario corrispondente al prolungamento dell’orario di mezz’ora per ogni giornata di effettiva fruizione dei buoni pasto. La domanda veniva respinta in primo grado.
La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame e accertava il diritto dei lavoratori al compenso nel quinquennio anteriore alla ricezione, da parte del consorzio, dell’istanza di tentativo di conciliazione. Proponeva allora ricorso per cassazione il Comune di Napoli, nelle more subentrato in tutti i rapporti pendenti del consorzio, articolando tre motivi; i lavoratori resistevano con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la mancata interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., assumendo che l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e il passaggio di tutti i rapporti al comune ne dimostrassero l’estinzione. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che la successione a titolo universale inter vivos non si configura per il solo trasferimento di tutti i rapporti giuridici, ma richiede la cessazione del primo soggetto e la perdita della capacità di essere parte.
Lo svuotamento del consorzio non dimostra che il soggetto giuridico sia venuto meno. Per gli enti pubblici, non essendo previste iscrizione e cancellazione dal registro delle imprese, il momento estintivo non può identificarsi con l’approvazione del bilancio finale: poiché il consorzio era stato posto in liquidazione e commissariato, l’evento rilevante sarebbe stata la formale cessazione dall’ufficio del commissario liquidatore, della quale il ricorso non recava alcun cenno.
In mancanza di tale allegazione, la cessione dei rapporti è stata correttamente qualificata come successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ., che non interrompe il processo. Il richiamo al precedente di legittimità che aveva escluso l’ammissibilità dell’intervento volontario del comune nel giudizio di legittimità conferma la soluzione, senza che le argomentazioni del ricorrente la scalfiscano.
Il secondo motivo è inammissibile. Pur prospettato come violazione di diritto, esso mira a un riesame del fatto riservato al giudice del merito. Il richiamo all’art. 2697 cod. civ. è inconferente, avendo la Corte territoriale accertato il fatto della mancata predisposizione dei turni di pausa, non applicato regole sull’onere probatorio. Il travisamento della prova va denunciato ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione; la valutazione delle prove non è sindacabile quale violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., salvo il caso di prova legale erroneamente attribuita. La mera esistenza di una norma — come l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003 o l’art. 45 del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali del 14.9.2000 — non prova che essa sia stata rispettata.
Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha qualificato come circostanza pacifica il prolungamento dell’orario disposto dal consorzio, con la conseguenza che le prestazioni ivi rese dovevano intendersi come lavoro autorizzato e dovuto; la pretesa mancanza di autorizzazione non può dunque essere assunta come fatto certo omesso dall’esame. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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