Confessione giudiziale e dichiarazioni in udienza presidenziale di separazione (Cass. civ. Sez. I n. 7119 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dai coniugi in sede di udienza presidenziale di separazione non hanno valore probatorio di confessione giudiziale e costituiscono elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione del giudice di merito; la loro omessa considerazione, pertanto, non integra il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La confessione giudiziale, quale dichiarazione di scienza, esaurisce i propri effetti nella legge, restando irrilevante lo stato soggettivo del confitente o il fine perseguito. Chi invoca un diverso fatto costitutivo rispetto a quello posto a fondamento della domanda deve dedurne la specificità e localizzarne l’allegazione nei gradi di merito, non potendo introdurla per la prima volta in sede di legittimità. Il documento privo del valore di ricognizione di debito non è idoneo a fondare la pretesa creditoria quando il giudice di merito ne abbia accertato la non veridicità sulla scorta di specifici elementi probatori, non direttamente impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Pescara, chiedendo il pagamento della somma anticipata per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà della donna, destinato a residenza familiare. A sostegno della pretesa produceva una scrittura privata con cui, secondo la sua tesi, sarebbe stato riconosciuto il debito.
La convenuta eccepiva l’irripetibilità degli esborsi, qualificandoli come contributi ai bisogni familiari, e contestava la scrittura, sostenendo che il foglio era stato firmato in bianco per conferire mandato in vista della separazione e riempito contra pacta. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello dell’Aquila riformava integralmente la decisione e respingeva la pretesa, ravvisando il riempimento abusivo del foglio. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e respinti. Il ricorrente aveva fondato la domanda sul documento del 7 novembre 2013, attribuendogli valore di ricognizione di debito. La Corte d’Appello aveva escluso tale valore, ravvisando il riempimento contra pacta del foglio firmato in bianco e dunque la non veridicità del documento, sulla scorta di specifici elementi probatori: la testimonianza della sorella dell’appellante, il contrasto tra l’intestazione dell’atto e il suo contenuto, lo squilibrio delle pattuizioni. Tale statuizione non era stata direttamente impugnata.
La Corte rileva che la prospettazione di un diverso fatto costitutivo della pretesa — la confessione, giudiziale o stragiudiziale — è del tutto nuova, non essendo stata affrontata nella sentenza di appello né precisata e localizzata nel ricorso, in violazione del dovere di specificità.
Nel merito, la censura sulla mancata valutazione della confessione giudiziale è infondata. La Corte ribadisce che la confessione giudiziale è dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l’affermazione inequivoca di un fatto storico dubbio, restando irrilevante l’indagine sullo stato soggettivo del confitente o sul fine perseguito (Cass. n. 19554/2016). Le dichiarazioni rese dai coniugi in sede di udienza presidenziale non hanno valore probatorio di confessione giudiziale e la loro omessa valutazione non integra il vizio degli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi di elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione finale (Cass. n. 4860/2017).
La censura relativa alla lettera raccomandata è carente anche per difetto di specificità, non essendo il testo integralmente riportato né risultando che la questione fosse stata posta nei termini anzidetti in sede di merito; il ricorrente sollecita inoltre un’interpretazione del documento propria della fase di merito, estranea alle funzioni di legittimità. Quanto alla documentazione sui costi dei lavori, valgono le medesime ragioni di inammissibilità, aggiungendosi che tali documenti sono estranei alla controricorrente e non provano il dedotto debito.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.