Confini da titoli di provenienza e rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 19422 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per l’individuazione della linea di separazione fra proprietà limitrofe la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, che integrano la fonte di prova sovrana. Solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine desumibili dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, comprese le risultanze delle mappe catastali. Il motivo di ricorso che si traduce in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, è inammissibile. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte vittoriosa.

Il Fatto

I titolari di un lotto di un compendio immobiliare, a séguito di divisione intervenuta tra i fratelli, hanno convenuto in giudizio i proprietari della porzione confinante per ottenere la corresponsione di quanto ancora dovuto per le opere di adeguamento sismico, realizzate in forza di accordi intercorsi tra i comunisti. I convenuti hanno contestato che il contenuto degli accordi riguardasse anche tali opere, deducendo che il consolidamento era servito a consentire ai soli attori la sopraelevazione della propria porzione, e hanno proposto domanda riconvenzionale di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni.

Con separato atto gli stessi attori hanno chiesto il regolamento di confini tra i due fabbricati. Riuniti i giudizi, il Tribunale ha rigettato la domanda di regolamento di confini e quella di corresponsione delle somme, accogliendo in parte la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello incidentale e accolto un solo motivo dell’appello principale, limitato alla duplicazione nella liquidazione delle spese, compensando per un quarto le spese complessive. Contro questa pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la decisione per avere ritenuto certi i confini in forza del contenuto della divisione del 1999, che richiamava la relazione di stima con la planimetria individuante le porzioni. Secondo i ricorrenti quel frazionamento era stato valorizzato pur non essendo mai stato allegato all’atto pubblico di divisione né sottoscritto dalle parti.

La Corte ha respinto la censura rilevando che il mezzo, lungi dal prospettare violazioni di norme di diritto, si traduce in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità. Il giudice di merito ha ravvisato nella relazione tecnica di stima e divisione un negozio di accertamento, poi richiamato nell’atto di divisione dal quale entrambi i contendenti traggono i rispettivi titoli, valorizzando innanzitutto la divisione del 1999 quale fonte primaria per l’individuazione dei confini.

La Corte ha richiamato sul punto un consolidato orientamento (Cass. 2 civ., n. 24171 del 04.08.2022; Cass. 2 civ., n. 37787 del 01.12.2021; Cass. 2 civ., n. 15759 del 23.07.2020; Cass. n. 10501 del 2013): all’apprezzamento alternativo delle prove proposto dai ricorrenti ha opposto il principio secondo cui l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass. Sez. 3, n. 12362 del 24.05.2006).

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno contestato il rigetto della domanda di pagamento di quota parte delle spese di consolidamento, deducendo l’esistenza di un accordo e l’omessa valutazione della documentazione attestante i pagamenti. Il motivo è stato dichiarato inammissibile sotto due profili: il riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. è improprio, perché la norma concerne l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico e non di mere argomentazioni o risultanze probatorie; e, quanto alla violazione di legge, la censura difetta di riferibilità alla ratio decidendi per l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La Corte d’Appello non ha negato l’esistenza di un accordo, ma ne ha escluso la riferibilità alle opere di adeguamento sismico, necessarie per la sola unità immobiliare dei ricorrenti.

Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in tema di spese. La Corte ha escluso il vizio: il giudice di seconde cure, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha regolato le spese tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio (Cass. Sez. 3, n. 9064 del 12.04.2018), e la valutazione della soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte vittoriosa, nella specie non ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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