Rimanenze iniziali accertabili anche senza rettifica dell’esercizio precedente (Cass. civ. Sez. V n. 13538 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di determinazione del reddito d’impresa, il principio di continuità dei valori di bilancio, posto dall’art. 92 del d.P.R. n. 917/1986, non impedisce all’amministrazione finanziaria di rideterminare le rimanenze iniziali di un esercizio, pur in assenza di contestazione delle rimanenze finali dell’esercizio precedente. Il principio di continuità va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo d’imposta, di talché l’azione accertativa può investire un solo anno senza che l’ufficio sia onerato di rettificare anche le poste dell’esercizio anteriore. Non è dunque necessario, per la legittimità dell’accertamento, che la verifica fiscale abbia riguardato entrambi i periodi.
Il Fatto
Una società in liquidazione riceveva un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004, emesso dopo la mancata presentazione della dichiarazione. L’ufficio rideterminava il valore delle giacenze iniziali di quell’esercizio.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che le rimanenze finali del 2003 non fossero state contestate e che, per il principio di continuità, non si potesse rideterminare le giacenze iniziali del 2004. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. L’Agenzia delle entrate deduceva violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 917/1986, contestando la tesi del giudice d’appello secondo cui l’accertamento del 2004 sarebbe stato precluso dall’assenza di verifica sulle rimanenze finali del 2003.
La Corte richiama il consolidato indirizzo per cui l’art. 59, divenuto art. 92 TUIR, postula il principio di continuità dei valori di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo. Su tale base, l’applicazione del principio non esclude che in sede di accertamento l’Amministrazione finanziaria possa rideterminare il valore delle rimanenze, la cui variazione incide sul reddito d’esercizio.
Il passaggio decisivo è il coordinamento tra continuità dei valori e autonomia dei periodi d’imposta. La Corte osserva che l’ufficio che contesti una posta passiva iscritta in bilancio non è tenuto a rettificare anche la corrispondente posta dell’esercizio precedente. Non si può onerare l’amministrazione, in caso di accertamento relativo a un determinato esercizio, di procedere anche alle rettifiche degli anni anteriori.
Il giudice d’appello aveva quindi erroneamente subordinato la legittimità dell’accertamento alla contestazione congiunta di entrambi gli anni. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi richiamati ed è stata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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