Interessi moratori professionali dalla messa in mora (Cass. civ. Sez. II n. 19421 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 si applica anche ai contratti d’opera professionale, sebbene la spettanza degli interessi moratori non sia automatica, dovendosi verificare che il ritardo non derivi da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. richiama la legislazione speciale sui ritardi di pagamento, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell’entità del credito, la costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte del credito riconosciuta. Nel nostro ordinamento non opera il principio in illiquidis non fit mora: la mora va esclusa solo quando il debitore versi nell’assoluta impossibilità di quantificare la prestazione, ma non quando, a fronte di un credito illiquido, egli possa compierne una stima. Nei crediti professionali degli avvocati gli interessi ex art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, anche quando la liquidazione avvenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

Il Fatto

Due avvocati hanno chiesto al Tribunale di Bergamo, con ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, la liquidazione dei compensi per l’assistenza prestata in un giudizio civile in favore di una società, domandandone la condanna al pagamento della somma di euro 10.248,99. Il Tribunale, nella contumacia della società, ha condannato quest’ultima al pagamento di tale importo a titolo di compensi professionali, con accessori e interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre spese di lite.

Gli avvocati hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi dell’applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori e della decorrenza degli stessi dalla domanda anziché dalla messa in mora stragiudiziale; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284 cod. civ., per aver il Tribunale applicato gli interessi legali invece di quelli moratori e per averne fissato la decorrenza dalla domanda anziché dalla messa in mora intervenuta con le richieste stragiudiziali. La Corte ritiene il motivo fondato.

Secondo la formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento si applica anche ai contratti d’opera professionale, ma la spettanza degli interessi moratori non è automatica: occorre verificare che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002, il ritardo non sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.

Il quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. stabilisce che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiamando così il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. L’orientamento consolidato afferma che, per i crediti professionali degli avvocati, gli interessi ex art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data di messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche quando la liquidazione avvenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 D.Lgs. 150/2011 (Sez. II n. 33198 del 2024; Sez. II n. 3457 del 2024; Sez. II n. 32929 del 2022; Sez. II n. 24973 del 2022; Sez. II n. 29351 del 2022).

Non rileva la successiva data della liquidazione giudiziale, né il fatto che essa sia stata effettuata in misura inferiore rispetto alla richiesta. Il Tribunale ha quindi errato nel riconoscere gli interessi nella misura legale e non quelli previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, omettendo di esaminare, ai fini della decorrenza, gli atti stragiudiziali di costituzione in mora e le successive diffide.

Il secondo motivo è infondato. La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora: in caso di contestazione dell’entità del credito, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito riconosciuta. Poiché non opera il principio in illiquidis non fit mora, la mora va esclusa solo quando il debitore si sia trovato nell’assoluta impossibilità, secondo l’ordinaria diligenza, di quantificare la prestazione, ma non quando, pur a fronte di un credito illiquido, potesse compierne una stima, anche sulla scorta delle tariffe e di attività certe nell’espletamento e nella qualificazione. Va ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria. Il primo motivo va dunque accolto, il secondo rigettato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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