Ricorso inammissibile per motivi non specifici e diniego di pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 21310 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice di merito, restando la valutazione delle risultanze processuali riservata in via esclusiva a quest’ultimo. È inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, difettando della specificità richiesta. Il complesso delle questioni relative alla concessione delle pene sostitutive integra un autonomo “punto” della decisione, distinto dal trattamento sanzionatorio, sicché il gravame su quest’ultimo non si estende alle prime, che devono essere specificamente introdotte ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. La genericità del motivo d’appello non consente di censurare la motivazione del giudice di merito, che resta insindacabile quando il diniego si fondi su una valutazione prognostica non illogica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, secondo comma, n. 1, legge fall., in relazione all’art. 2632 cod. civ., nella qualità di perito estimatore di una società dichiarata fallita. La sentenza del Tribunale di Asti è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e diniego di sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge in sede di legittimità. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità, richiamando le Sez. U n. 22242 del 2011 e Sez. U n. 12 del 2000.
Il secondo motivo è stato dichiarato non deducibile, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettano di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come chiarito dalle Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.
Il terzo motivo è stato giudicato generico. La Corte osserva che, secondo le Sez. U n. 12872 del 2017, le questioni sulle pene sostitutive costituiscono un “punto” autonomo della decisione, suscettibile di autonoma impugnazione e distinto dal trattamento sanzionatorio. Il gravame su quest’ultimo non si estende alle prime, che vanno specificamente introdotte con il grado di specificità imposto dall’art. 581 cod. proc. pen., comprensivo dell’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto di ogni richiesta, come precisato dalle Sez. U n. 8825 del 2016.
Tale indicazione non è soddisfatta dalla semplice richiesta di sostituzione della pena prospettata con l’appello. La genericità del motivo non consente di censurare la motivazione della Corte di merito, non essendo enucleati gli specifici indicatori che sarebbero stati ignorati, né di invocare la giurisprudenza sul protocollo valutativo in tema di sanzioni sostitutive (Sez. 5 n. 34243 del 2025). Il diniego, fondato su precedenti penali della stessa indole, esprime una valutazione prognostica di merito non illogica.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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