Rimessione del processo: contrasto sull’irrogazione delle spese processuali (Cass. pen. Sez. II n. 3776 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo ha natura eccezionale e presuppone una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale e connotata da abnormità tale da configurare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o per la libertà di determinazione dei partecipanti al processo. Il mero elenco di esiti processuali sfavorevoli all’istante, o l’apertura di un procedimento penale a carico di un magistrato del distretto non correlato in modo specifico alle vicende di suo interesse, non integra il presupposto della translatio iudicii. Sussiste contrasto di giurisprudenza in ordine alla necessità di condannare l’istante al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto della richiesta, tra l’applicazione generale dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e la specialità della regola di cui all’art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, nell’ambito di un processo pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, ha proposto richiesta di rimessione ad altra sede. A fondamento ha dedotto che i numerosi procedimenti da lui avviati nel distretto pescarese avevano avuto esito invariabilmente sfavorevole, lamentando la presunta mancanza di indipendenza dei componenti della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e il coinvolgimento del Procuratore della Repubblica in un procedimento penale.
Il Collegio ha esaminato gli atti e la richiesta, concludendo per l’inammissibilità dell’istanza. Ha poi rilevato l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza su un profilo ulteriore, ritenuto decisivo per la definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’istituto della rimessione costituisce deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. La nozione di grave situazione locale va quindi interpretata in termini restrittivi, configurandosi solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge e connotato da abnormità e consistenza tali da integrare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o un pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti. Richiama, in tal senso, Sezioni Unite n. 13687 del 28.01.2003 e altri precedenti conformi.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato alcuna situazione esterna all’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento, limitandosi a elencare eventi processuali a lui sfavorevoli e a lamentare la generica iniquità del rinvio a giudizio. Non può qualificarsi come evento esterno idoneo a minare l’imparzialità dei giudici l’apertura di un procedimento penale a carico del Procuratore della locale Procura, correlato a due perquisizioni subite da un assistito dell’istante, la cui connessione con le vicende giudiziarie è rappresentata in modo del tutto generico e assertivo. L’istanza è pertanto inammissibile.
Ritenuta l’inammissibilità, il Collegio rileva un contrasto di giurisprudenza sulla condanna dell’instante al pagamento delle spese processuali. Un primo orientamento, valorizzando la portata generale dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., ritiene che, ricorrendo i presupposti della natura definitiva del provvedimento e della soccombenza, le spese anticipate dallo Stato vadano poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo all’incidente. La regola dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. non escluderebbe l’efficacia della regola generale.
Un secondo orientamento ritiene invece che l’inammissibilità o il rigetto della richiesta non comportino condanna alle spese. La disposizione dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale, prevede la sola condanna facoltativa al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, senza riferimento alle spese. A sostegno si sottolinea la peculiare natura dell’istituto, non inquadrabile tra i rimedi impugnatori: la domanda non è un ricorso ma una richiesta, con contenuto rappresentativo di elementi fattuali correlati a una situazione esterna al processo.
Il Collegio osserva che gli opposti orientamenti si fondano su una diversa interpretazione degli artt. 48, comma 6, e 616 cod. proc. pen.. Rilevata l’esistenza del contrasto e ritenuta la sua decisività, rimette il ricorso alle Sezioni Unite affinché si esprimano sulla questione se la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della richiesta di rimessione comporti la condanna al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite con il provvedimento in esame.
Nota della Redazione
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