Confisca allargata della somma di denaro in sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 30540 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di dedurre in cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La sentenza che disponga una confisca non concordata è ricorribile secondo la disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen., e non nei più stringenti limiti dell’art. 448, comma 2-bis. Per il reato di illecita detenzione di stupefacenti il denaro nella disponibilità dell’imputato può essere confiscato ove ricorrano le condizioni della confisca allargata di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile per il rinvio dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, che non postula il nesso di pertinenzialità diretta con il reato ma la sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti e la mancata giustificazione della provenienza.

Il Fatto

Il Tribunale ha applicato all’imputato, con sentenza di patteggiamento, la pena di sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 28.000 di multa, in continuazione con fatti già giudicati, per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. L’attività investigativa aveva portato al sequestro di cocaina per oltre seimila grammi, di un bilancino, di materiale per il confezionamento e di 30.000 euro in contanti, oltre a veicoli con vani occultati.

Il Giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione e ha disposto la confisca dello stupefacente, dei veicoli e della somma di denaro, con destinazione all’Erario. L’imputato ricorre per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all’aggravante dell’ingente quantità e l’illegalità della confisca del denaro per difetto dei presupposti dell’art. 240 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, ricorda che in sede di patteggiamento la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo per errore manifesto, ravvisabile quando la qualificazione appaia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, secondo il precedente Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022. L’accesso al rito negoziale implica l’accettazione della qualificazione contestata, salvo che l’errore emerga ictu oculi dal solo confronto tra addebito e decisione.

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha dato conto del dato ponderale complessivo, superiore a seimila grammi, collocandolo nell’area applicativa dell’aggravante. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 36258 del 24.05.2012, secondo cui l’aggravante dell’ingente quantità non è di norma ravvisabile sotto la soglia delle duemila volte il valore massimo in milligrammi fissato dal d.m. 11 aprile 2006, restando ferma la valutazione discrezionale del giudice di merito ove la soglia sia superata. Il riferimento al quantitativo non rende perciò apprezzabile alcun errore manifesto.

Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che la confisca non concordata è impugnabile per i motivi generali dell’art. 606 cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 21368 del 26.09.2019, dep. 2020. L’ammissibilità in astratto non comporta però la fondatezza: il ricorrente muove da una premessa non aderente alla disciplina applicabile.

Per la detenzione illecita di stupefacenti il denaro può essere confiscato alle condizioni dell’art. 240 bis cod. pen., richiamato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, non essendo consentita la confisca ex art. 240 cod. pen. né quella dell’art. 73, comma 7 bis, riservate alla diversa ipotesi della cessione, secondo Sez. IV n. 20130 del 19.04.2022. Il congegno applicabile al fatto non postula il nesso di pertinenzialità diretta, ma la sproporzione del patrimonio rispetto alle fonti lecite di reddito e la mancata giustificazione della provenienza.

La censura è dunque aspecifica: il provvedimento non ha fondato l’ablazione su un automatismo, ma sulla sproporzione tra l’importo in contanti, suddiviso in banconote di piccolo e medio taglio, e i redditi dichiarati. È inammissibile, per difetto di specificità, l’impugnazione che non si misuri con le argomentazioni in concreto svolte nella decisione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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