Rito abbreviato e mandato ad impugnare: appello ammissibile senza procura speciale (Cass. pen. Sez. IV n. 30538 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato ad impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale. In tale eventualità non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex lege ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. Ne consegue che è errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sull’assenza del mandato specifico.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’appello, presentato il 26 gennaio 2024, contro la sentenza emessa il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Vibo Valentia.

Il giudice territoriale aveva rilevato che l’atto di impugnazione non era corredato dallo specifico mandato ad impugnare, richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza, nella formulazione applicabile ratione temporis. La difesa ha contestato tale presupposto, evidenziando che il primo grado si era concluso con rito abbreviato, attivato su procura speciale conferita al difensore.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il Collegio ha osservato che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancanza del mandato ad impugnare deve considerarsi errata, poiché la Corte territoriale non ha tenuto conto della modalità con cui il procedimento è stato definito in primo grado.

Il passaggio decisivo muove dall’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La norma impone di considerare presente l’imputato che, nel giudizio abbreviato, sia stato assistito da un difensore munito di procura speciale.

Da tale qualificazione legale di presenza discende una conseguenza processuale immediata: viene meno il presupposto applicativo dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che collega l’onere del mandato specifico alla sola ipotesi dell’imputato giudicato in assenza. Se la definizione con rito alternativo è stata richiesta dal difensore con procura speciale, non residuano dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.

La Corte ha fondato la propria conclusione sull’insegnamento di sez. 2 n. 13714 del 2024, Jebali, Rv. 286208, richiamato a sostegno della soluzione accolta. Il principio di diritto che ne deriva è che l’onere del mandato specifico opera esclusivamente nei confronti di chi sia stato concretamente giudicato in assenza, non già di chi debba considerarsi presente ex lege per effetto della procura speciale al difensore nel rito abbreviato.

La conseguenza processuale è l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. La soluzione accolta dal Collegio coincide con la richiesta formulata in requisitoria dal Procuratore generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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