Rinuncia al ricorso per cassazione richiede procura speciale autenticata (Cass. pen. Sez. 7 n. 7118 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inidonea la rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal difensore che non risulti munito di procura speciale, non potendo considerarsi tale quella la cui sottoscrizione, non autenticata dal difensore, non consenta di attestare la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte. Le doglianze relative alla graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti per le circostanze e alla mancata esclusione della recidiva, nonché quelle concernenti il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili in sede di legittimità ove la motivazione del giudice di merito risulti congrua e priva di evidenti illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge in relazione al doppio aumento di pena e all’omessa esclusione della recidiva. Con il secondo motivo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la rinuncia al ricorso depositata dal difensore, ritenendola inidonea. È stato evidenziato come il difensore non risultasse munito di procura speciale, essendo quella allegata priva di sottoscrizione autenticata. Tale carenza non consente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al ricorrente, rendendo la rinuncia priva di effetti.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo è da ritenersi assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
In relazione alla recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, che impongono di valutare, in concreto, il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne al fine di verificare l’eventuale perdurante inclinazione al delitto.
Il secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato, non essendo necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli dedotti, ma solo quelli decisivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.