Confisca di beni archeologici e presunzione di proprietà statale (Cass. pen. Sez. III n. 12109 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero, depositata dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, non è di per sé inutilizzabile se le sue risultanze sono state confermate dall’ausiliario nel corso dell’esame dibattimentale, svolto nel contraddittorio delle parti. In tema di impossessamento illecito di beni culturali di cui all’art. 176 d.lgs. n. 42/2004, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, non è richiesto l’accertamento del cosiddetto interesse culturale né un provvedimento amministrativo di qualificazione, essendo sufficiente che la “culturalità” sia desumibile da caratteristiche oggettive. Sui beni archeologici vige una presunzione di proprietà statale: il privato che ne affermi la proprietà deve provare l’acquisto anteriore al 1909 o una delle tassative ipotesi di legge, e in difetto la confisca è legittima.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 febbraio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 176 d.lgs. n. 42/2004 per non aver commesso il fatto, disponendo però la confisca del corpo del reato in sequestro e la sua destinazione alla Soprintendenza competente.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: l’inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dopo la scadenza delle indagini; la contraddittorietà della motivazione, per il preteso interesse a una formula assolutoria più favorevole che comportasse la restituzione dei beni; la violazione dell’art. 535 cod. proc. pen. per la condanna alle spese nonostante l’assoluzione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte distingue il dato probatorio acquisito prima della scadenza delle indagini — i beni in sequestro — dall’attività di esame e studio compiuta su quel materiale. Se questa attività è espletata oltre il termine delle indagini, non ne consente l’acquisizione al fascicolo dibattimentale, ma non impedisce che la prova si formi attraverso l’esame dell’ausiliario nel contraddittorio delle parti. Nel caso concreto la prova utilizzata è costituita proprio dall’esame dibattimentale, svolto su materiale legittimamente acquisito.
La Corte richiama sul punto Sez. III n. 40774 del 2019, in tema di materiale informatico tempestivamente in sequestro, e Sez. IV n. 18473 del 2014, sugli accertamenti tecnici irripetibili. In applicazione di tale principio, l’eventuale inutilizzabilità della consulenza depositata tardivamente risulta superata per l’avvenuta conferma delle sue risultanze da parte del consulente nel dibattimento.
Accertata la natura archeologica dei beni, la Corte ritiene integrato il reato contestato. Per i beni appartenenti allo Stato non è necessario accertare il cosiddetto interesse culturale né un provvedimento amministrativo di qualificazione: è sufficiente che la “culturalità” emerga da caratteristiche oggettive, nella specie non contestate dalla difesa. Ne deriva la legittimità della confisca, che non ha natura sanzionatoria.
La Corte condivide poi la ricostruzione operata da Sez. III n. 16513 del 2021 e da Sez. III n. 24065 del 2018, non massimate, richiamando anche Sez. III n. 24988 del 2020 e Sez. I civ. n. 2995 del 2006. Da tali pronunce si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose di interesse archeologico e l’eccezionalità delle ipotesi di dominio privato. Il privato può provare un acquisto anteriore al 1909 o una delle tassative ipotesi di legge, ma l’onere probatorio grava su di lui: nel caso concreto nessuna prova è stata offerta, con conseguente conferma della confisca.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non prospetta violazioni di legge o vizi di motivazione, ma una inammissibile rivalutazione del merito. Quanto alle spese, la Corte le ritiene correttamente poste a carico dell’appellante, la cui domanda di revoca della confisca è stata rigettata.
Nota della Redazione
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