Misura cautelare e traduzione: ricorso inammissibile per genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. V n. 31423 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame è inammissibile per genericità quando la doglianza sulla mancata traduzione in lingua nota all’interessato non prenda posizione univoca sul punto, risultando la posizione del ricorrente ambigua quanto alla lingua madre dichiarata e alla conoscenza della lingua in cui il provvedimento è stato tradotto. Parimenti inammissibile per genericità è il motivo che contesti la gravità indiziaria senza confrontarsi con tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale, limitandosi a censurare una singola circostanza che attiene a un profilo di fatto non valutabile in sede di legittimità. Il motivo che investe la sussistenza delle esigenze cautelari è infondato quando il ricorrente ometta di scrutinare gli ulteriori e concorrenti elementi, puntuali e precisi, posti a fondamento del pericolo di reiterazione e di fuga, e si limiti a contestare un singolo fattore che, da solo, non esaurisce la motivazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per vari reati, tra cui il furto aggravato in luogo di privata dimora. Il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame, aveva rigettato l’impugnazione. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata traduzione in lingua russa dell’ordinanza applicativa e la nullità del decreto di latitanza; la carenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.; l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
La vicenda cautelare ha attraversato più passaggi: la misura era stata inizialmente emessa in sede di convalida del fermo dal G.i.p. di Napoli, che si era dichiarato incompetente per territorio; il G.i.p. di Avellino aveva rinnovato la misura ex art. 27 cod. proc. pen.; l’ordinanza era stata poi annullata dal Tribunale di Napoli perché non tradotta in lingua nota all’interessato; quindi nuovamente emessa e munita di traduzione in inglese, senza che il ricorrente fosse rintracciato per la notifica, con successiva emissione del decreto di latitanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato ai limiti dell’inammissibilità. Il primo motivo è inammissibile perché generico. Sul tema della traduzione, la Corte rileva la sostanziale ambiguità della posizione del ricorrente: in questa sede egli si definisce cittadino nato e cresciuto in Russia, sostenendo di comprendere unicamente la lingua russa, mentre nella richiesta di riesame, qualificandosi come cittadino georgiano, aveva indicato come madrelingua quella del suo paese di origine. Altro profilo di ambiguità concerne la conoscenza dell’inglese, negata in ricorso ma ammessa all’atto dell’esecuzione della misura. Questi molteplici aspetti di opacità si riflettono sulla specificità del motivo, che non prende posizione chiara sul punto affrontato dal provvedimento impugnato.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione del decreto di latitanza e al carattere non esauriente delle ricerche, la Corte ne rileva parimenti l’assoluta genericità: il ricorrente desume l’incompletezza delle ricerche dal solo fatto che queste si siano svolte nell’arco di un giorno, senza analizzare il contenuto del decreto né spiegare perché le ricerche non possano ritenersi conformi allo schema dell’art. 295 cod. proc. pen. né sufficienti a dimostrare la conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi ad essa.
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per genericità. Il Tribunale valorizza, sul piano della gravità indiziaria, l’individuazione fotografica da parte di un vicino di casa della persona offesa e il rinvenimento di oggetti da scasso all’interno dell’auto di cui il ricorrente aveva la diretta disponibilità. Il ricorso non prende posizione su tali elementi e si concentra unicamente sul passo relativo alla disponibilità di entrambe le auto, tema non posto in sede di riesame, introducendo un profilo di fatto non valutabile in sede di legittimità e omettendo di spiegare perché esso sia idoneo a sovvertire il provvedimento.
Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza impugnata e quella applicativa valorizzano, a sostegno dell’esigenza cautelare ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen., la preordinazione dei fatti, desunta dal noleggio dell’auto tramite prestanome, e la componente di notevole violenza dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, non impugnati. Quanto al pericolo di fuga, si valorizzano lo stato di senza fissa dimora, l’entità del profitto del furto, la cittadinanza straniera e lo status di latitante. Il ricorrente contesta solo lo status di straniero, trascurando gli altri elementi concorrenti e non instaurando alcun confronto con la motivazione sul punto. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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