Prescrizione dell’associazione aggravata e contestazione del fine di profitto (Cass. pen. Sez. I n. 12105 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto è validamente contestata allorché l’imputazione associativa e quella dei correlati reati-fine, per come strutturate dall’accusa, ne rendano possibile la lettura congiunta dalla quale emerga la descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale, in aderenza al principio di contestazione chiara e precisa delle aggravanti. Non integra violazione del diritto di difesa né del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza la riqualificazione del fatto operata in appello quando l’imputato abbia egli stesso prospettato la diversa e meno grave qualificazione giuridica. L’inserimento dell’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 nel sesto comma dell’art. 416 cod. pen. ad opera della legge n. 94/2009 rileva ratione temporis solo per le condotte protrattesi dopo l’8 agosto 2009, con conseguente diversificazione dei termini di prescrizione tra promotori e partecipi.

Il Fatto

La Corte di assise di appello dell’Aquila, con sentenza del 16 novembre 2023, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto numerosi imputati responsabili di associazione per delinquere pluriaggravata finalizzata alla commissione di delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dei correlati reati-fine di cui all’art. 12, comma 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

I giudici di merito hanno accertato l’esistenza di due sodalizi criminali, accomunati dal medesimo modus operandi: l’attivazione fittizia della disciplina del decreto flussi, con la collaborazione di imprenditori agricoli italiani che mettevano a disposizione le proprie aziende per presentare richieste nominative di nullaosta destinate a rimanere inattuate. Investita dei ricorsi per cassazione, la Corte ha affrontato le censure comuni relative all’esistenza delle associazioni, alla contestazione del fine di profitto e all’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa metodologica della doppia conforme: le sentenze di primo e secondo grado, convergenti nella valutazione degli elementi di prova, costituiscono un unico corpo argomentativo, con conseguente inammissibilità delle censure volte a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali. In questa cornice risultano privi di specificità i motivi sull’esistenza dei sodalizi e sull’affermazione di responsabilità per i reati-fine.

Sull’aggravante del fine di profitto, la Corte richiama gli stringenti criteri di Sezioni Unite n. 24906 del 2019, che impongono di verificare se l’imputazione riporti gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale, distinguendo a seconda che essa si strutturi su elementi descrittivi o su componenti valutative. Nel caso concreto, la lettura unitaria dei capi associativi e dei capi di favoreggiamento rende oggettivamente evincibile il dato circostanziale. Il diritto di difesa non è stato compresso, avendo gli imputati avversato nel merito la sussistenza della finalità e avendo essi stessi invocato la diversa qualificazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Da ciò consegue il rigetto dell’eccezione di prescrizione relativa ai reati-fine: il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è reato di pericolo a consumazione anticipata, eventualmente permanente, e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il termine prescrizionale non spira prima del gennaio 2028. L’indicazione della data delle richieste di assunzione quale momento consumativo, pur non corretta, risulta più favorevole ai ricorrenti.

Fondate sono invece le censure sull’aggravante di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen., il cui inserimento nell’art. 12, comma 3-bis, risale all’art. 1, comma 5, legge n. 94/2009, in vigore dall’8 agosto 2009. La protrazione della condotta almeno fino al maggio 2010 impone l’applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio per i promotori, i cui termini non sono spirati; per i partecipi, invece, il termine di undici anni e tre mesi è scaduto nel 2021, prima della sentenza di appello. Non è possibile il raddoppio dei termini ex art. 157 cod. pen., difettando l’inserimento del reato nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla data rilevante.

La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza in ordine ai capi A) e H) perché estinti per prescrizione, rideterminando le residue pene, e rigetta nel resto i ricorsi; respinge altresì la censura sull’errore materiale nella determinazione della multa, correttamente parametrata al numero dei migranti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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