Confisca diretta del risparmio d’imposta relativo e vicinanza della prova (Cass. pen. Sez. III n. 27072 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari dichiarativi il profitto del reato è costituito dal risparmio di spesa procurato al soggetto tenuto al pagamento dell’imposta. Quando il patrimonio dell’obbligato è capiente, il risparmio è relativo, perché si traduce nella mancata diminuzione dell’attivo; quando è incapiente, il risparmio è assoluto, perché coincide con il mancato aumento del passivo. Solo il risparmio relativo consente la confisca diretta del denaro, poiché le somme che avrebbero dovuto essere impiegate per il tributo, rimaste giacenti sul conto fino all’apprensione, conservano un rapporto di derivazione dal reato anche se confuse con altre poste attive. Accertata la giacenza e assolto dall’accusa l’onere probatorio, spetta alla difesa, in forza del criterio della vicinanza della prova, allegare l’incapienza dei conti al momento di consumazione del reato o la provenienza lecita degli accrediti successivi.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell’appello cautelare reale, respingeva l’appello di una società avverso il provvedimento che aveva negato la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta. Il vincolo, disposto dal G.I.P., colpiva una somma superiore a dieci milioni di euro, qualificata come profitto dei reati di omessa dichiarazione IVA contestati, per le annualità dal 2013 al 2018, agli amministratori di diritto e di fatto della società.

Il Tribunale riteneva legittimo il rinvio alla motivazione della sentenza di condanna, escludeva la qualità di terzo estraneo della società e, quanto alla confiscabilità, valorizzava la capienza dei conti al momento del sequestro, ponendo a carico della difesa la prova dell’incapienza al tempus commissi delicti. La società ricorreva per cassazione deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 240 cod. pen., alla luce dei principi delle Sezioni Unite nella sentenza Massini.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse invertito l’onere della prova, addossando alla difesa la dimostrazione della derivazione diretta delle somme dal reato, e che, secondo le Sezioni Unite, l’accusa dovesse tracciare i flussi finanziari per provare la derivazione materiale del denaro sequestrato, a maggior ragione a fronte di un disallineamento temporale di anni tra reati e vincolo.

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata, convalidata dalle Sezioni Unite Gubert n. 10561 del 2014 e Lucci n. 31617 del 2015, secondo cui nei reati tributari dichiarativi il profitto deriva dall’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Richiamando le sentenze n. 30534/2025 e 6287/2026 di questa Sezione, il Collegio ribadisce la distinzione tra risparmio di spesa relativo e assoluto, che assume rilievo ai fini della natura diretta o per equivalente della confisca.

Il Tribunale aveva qualificato il risparmio come relativo traendo la prova della disponibilità delle risorse dalla giacenza dei fondi sequestrati sui conti e dalla mancata allegazione difensiva dell’incapienza alla scadenza dei termini IVA. Tale qualificazione non è silente né assertiva, ma esito di un procedimento induttivo che valorizza dati processuali non contestati e una regola inferenziale che desume dalle giacenze attuali quelle precedenti. Il grado di probabilità logica che lega premesse e conclusione è sufficiente a disattendere le censure.

Quanto all’asserita inversione dell’onere probatorio, la Corte osserva che l’onere di allegazione addossato alla difesa trova riscontro nel principio della vicinanza della prova: a fronte dell’onere assolto dall’accusa anche mediante presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare o provare il contrario, secondo il principio espresso da Sez. II n. 7484 del 2014, Baroni. Il Collegio non ignora le criticità dell’uso processualpenalistico di tale criterio, ma rileva che il tema non è se il Tribunale abbia argomentato, bensì se l’illogicità sia palese al punto da rendere la motivazione inesistente, evenienza esclusa.

Una volta non sindacabile la natura relativa del risparmio, la Corte conferma l’itinerario interpretativo post-Massini: la giacenza delle somme che avrebbero dovuto essere impiegate per il tributo instaura un rapporto di derivazione che consente l’ablazione anche in caso di confusione con altre poste attive. Irrilevanti gli estratti conto del 2023, che nulla dicono sulla consistenza delle risorse al momento dei reati, e generica l’allegazione sui fondi trasferiti all’estero. Il ricorso è infondato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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